Appalti verdi, chiarimenti su criteri ambientali minimi edilizia
Al fine di valutare la fase di fine vita di un edificio in un appalto pubblico, nel piano di disassemblaggio vanno inclusi anche gli impianti; in futuro sarà previsto un criterio premiante ad hoc per impianti disassemblabili e riciclabili.
Il MinAmbiente ha pubblicato la nuova versione (8 marzo 2018) di chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con Dm 11 ottobre 2017. In particolare, in riferimento al criterio 2.3.7 (Fine vita) nella verifica si chiede un elenco di tutti i materiali e componenti che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell'edificio. Nel caso degli impianti, quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco.
Per stimolare il mercato della produzione di impianti verso principi di ecodesign e l'uso di componenti recuperabili, in futuro sarà previsto un criterio premiante per l'installazione di impianti (di riscaldamento o raffrescamento, elettrici) che sono progettati per essere disassemblati e riciclati.
Documenti di riferimento
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Criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (compresi i serramenti), per l'edilizia e per i prodotti tessili
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Criteri ambientali minimi - Nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
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Chiarimenti MinAmbiente 15 novembre 2018 sui "Cam" ex Dm 11 ottobre 2017 (edilizia)
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Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici