Milano, 21 marzo 2018 - 12:40

Coincenerimento rifiuti, chiarimenti da MinAmbiente

a cura di Costanza Kenda

Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio devono rispettare i valori limite di emissione fissati dal Codice ambientale solo per carbonio organico totale e monossido.

Il MinAmbiente ha pubblicato la Circolare 28 febbraio 2018, n. 3216 con i chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 237-nonies, Dlgs 152/2006 (così come modificato dalla legge 167/2017).

Dal combinato disposto del comma 1 e del comma 1-bis dell'articolo 237-nonies risulta che, solo gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione (per carbonio organico totale e per monossido di carbonio) fissati nell'Allegato 1, paragrafo A della parte IV, Dlgs 152/2006.  Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l'applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A della parte IV, Dlgs 152/2006, come stabilito dalla dal comma 1 dell'articolo 237-nonies.

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