Milano, 6 aprile 2018 - 15:55

Energia, incostituzionale stretta del Veneto su impianti a biomassa

La norma della legge regionale del Veneto del 2016 che prescrive distanze minime dall'abitato per gli impianti di energia a biomassa e biogas è costituzionalmente illegittima.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2018, n. 69 che ha dichiarato illegittime le norme della Lr Veneto 30/2016 che prevedono per gli impianti a biomassa, biogas, gas di discarica e di processi di depurazione di potenza superiore ai 1.000 e ai 3.000 kW il rispetto obbligatorio di distanze minime dai centri abitati. La Corte ha ricordato che ai sensi della disciplina nazionale in materia di rinnovabili (Dlgs 387/2003 e Linee guida 10 settembre 2010) nell'ottica di competenza concorrente in materia di energia ex articolo 117, Cost., le Regioni possono indicare solo le aree non idonee agli impianti ma non possono stabilire limiti generali e assoluti tipo le distanze minime da rispettare, in contrasto col principio Ue di massima diffusione delle rinnovabili.

È solo in sede di procedimento autorizzatorio dell'impianto nell'ambito della conferenza dei servizi ex legge 241/1990 che sarà valutata anche la localizzazione del progetto e contemperati gli interessi in gioco. Analogamente illegittima l'altra norma delle Lr Veneto 30/2016 che stabiliva che i medesimi impianti a biomassa e biogas potevano essere autorizzati solo se conformi al Piano energetico regionale. In realtà le Linee guida nazionali prevedono che l'eventuale "sforamento" degli impianti rispetto alla pianificazione regionale non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio.

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