Milano, 16 maggio 2018 - 17:45

Via, chiarimenti Ue su costi ricorsi

Il requisito di "non eccessiva onerosità" dei ricorsi giurisdizionali in materia di valutazione d'impatto ambientale va applicato anche ai giudizi "preliminari" finalizzati a determinare la proponibilità della causa.

A ricordarlo è la Corte di Giustizia Ue (sentenza 15 marzo 2018, causa C‑470/16) che sottolinea come il requisito in questione, sancito dall'articolo 11 della direttiva "Via" 2011/92/Ue, debba essere valutato complessivamente e, quindi, ricomprenda anche le spese dell'autorizzazione preliminare alla proposizione del ricorso eventualmente prevista dall'ordinamento nazionale.

Il requisito della "non eccessiva onerosità", precisa inoltre il Giudice, si applica alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.

Il requisito rimane inderogabile per gli Stati membri (anche con riferimento alla Convenzione di Aarhus approvata a livello europeo con la decisione 2005/370/Ce) anche nei casi di ricorso ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l'asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno all'ambiente.

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