Milano, 23 maggio 2018 - 13:01

Appalto illuminazione, mancato rispetto "Cam" esclude impresa da gara

La stazione appaltante deve escludere dalla gara per la fornitura di apparecchi di illuminazione l'impresa che presenta un'offerta che non rispetta i criteri ambientali minimi (Cam) richiamati nel bando.

Il Tar Toscana con la sentenza 14 maggio 2018, n. 645 ha annullato l'aggiudicazione di una gara del Comune di Firenze per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a Led. Secondo i Giudici va censurata la condotta della stazione appaltante che non ha ravvisato a carico dell'offerta proposta dall'impresa vincitrice il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (oggi è il Dm 27 dicembre 2017) sui criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade richiamato integralmente dalla lex specialis di gara.

Correttamente in ossequio all'articolo 34 del Dlgs 50/2016 la lex specialis di gara richiamava i Cam illuminazione di cui al Dm 23 dicembre 2013, ma la stazione appaltante poi aggiudicava la fornitura a una impresa che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la sua offerta non rispettava tali criteri ambientali minimi indicati nel capitolato. Conseguenza della condotta dell'Amministrazione l'annullamento dell'aggiudicazione disposto dai Giudici.

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