Tariffa rifiuti (cd. "Tia 2"), Cassazione conferma natura non tributaria
La Suprema Corte ribadisce la natura privatistica della tariffa di cui all'articolo 238 del Dlgs 152/2006 ("Tariffa integrata ambientale", cd. Tia2) con conseguente assoggettamento all'Iva.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 1892/2019), la questione di merito circa la natura – tributaria o corrispettiva – della Tia2, già avviata a soluzione con l'ordinanza 17113/2017 delle Sezioni Unite (che ha escluso espressamente la natura privatistica solo della sola Tia1 e dell'addizionale prevista per la Tia2), è poi stata definita con l'ordinanza 16332/2018 della stessa Cassazione, la quale ha concluso nel senso che "la tariffa di cui all'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006 ("tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa integrata ambientale", cd. Tia2), come interpretata dall'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad Iva" ai sensi del Dpr 633/1972.
L'ordinanza 1892/2019 ha così accolto il ricorso presentato contro una sentenza con cui il Tribunale di Venezia aveva accolto, ma solo in maniera parziale, il ricorso di una municipalizzata condannata a restituire le somme corrisposte a titolo di Iva sugli importi fatturati per Tia2. L'esclusione della natura di tributo per la Tia2, riassume il Giudice, "comporta la fondatezza dell'unitario complesso motivo di ricorso e, al tempo stesso, l'infondatezza dell'unica ragione dedotta dall'originario ingiungente a sostegno della domanda di ripetizione".
Documenti di riferimento
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Ordinanza Corte di Cassazione 23 gennaio 2019, n. 1892
Rifiuti urbani - Tariffa di igiene ambientale istituita dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006 (cosiddetta "Tia 2") - Natura - Interpretazione ai sensi dell’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010 - Natura tributaria - Esclusione - Natura di corrispettivo - Sussistenza - Applicazione dell'Iva - Legittimità
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