Milano, 10 aprile 2019 - 17:01

Abuso edilizio in Parco, Ente gestore acquisisce opera senza intervento Comune

In caso di un abuso edilizio in un Parco nazionale, in seguito all'inottemperanza all'ordine di demolizione e riduzione in pristino l'Ente Parco acquisisce di diritto il manufatto abusivo, non serve intervento del Comune.

Così ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 4 marzo 2019, n. 1502 accogliendo le doglianze di un Ente Parco in Campania. Per i Giudici quando l'abuso edilizio interviene nell'area protetta rappresentata da un Parco nazionale, le sanzioni sono le stesse del Dpr 380/2001 (articolo 31) quanto al contenuto, ma si deve tener conto delle disposizioni speciali – che quindi prevalgono –che prevedono le relative competenze del Parco, in particolare l'articolo 29 della legge 394/1991 e l'articolo 1, comma 1104, della legge 296/2006.

Il Consiglio di Stato non si è trovato d'accordo col Giudice di merito per il quale l'Ente Parco poteva ingiungere la demolizione e riduzione in pristino dell'opera abusiva, ma in caso di inottemperanza a tale ordine non aveva il potere di dichiarare l'acquisizione gratuita delle opere al proprio patrimonio, spettando tale potere al Comune. Invece, hanno ribadito i Giudici, l'articolo 1, comma 1104, della legge 296/2006, posteriore al Dpr 380/2001 e comunque normativa speciale, prevede l'acquisizione al patrimonio dell'Ente gestore dell'opera abusiva in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e rimessa in pristino.

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