Riqualificazione energetica degli edifici, più spazio per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali
Anche i periti agrari e i dottori agronomi e forestali potranno asseverare la rispondenza dei lavori ai requisiti stabiliti dal Dm 19 febbraio 2007; novità anche per i pannelli solari.
Anche i periti agrari e i dottori agronomi e forestali potranno asseverare la rispondenza dei lavori ai requisiti stabiliti dal Dm 19 febbraio 2007; novità anche per i pannelli solari.
In base al DmEconomia 26 ottobre 2007, pubblicato sulla Gu del 31 dicembre scorso ed in vigore dal 15 gennaio 2008, i "tecnici abilitati" ad asseverare la documentazione richiesta per il riconoscimento della detrazione del 55% non saranno più i soli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, ma tutti i "soggetti abilitati alla progettazione degli edifici" (come caldeggiato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 36/2007).
In relazione ai pannelli solari, novità sia per la certificazione (la norma Uni En 12976 va a aggiungersi alla già prevista Uni En 12975 e ad esse vengono equiparate le norme En 12975 e 12976 quando recepite da un certificatore nazionale Ue o svizzero) che per l'autocostruzione (certificazione non necessaria per le strisce assorbenti).
Documenti di riferimento
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge Finanziaria 2007 - Stralcio - Misure in materia di acquisti "verdi" della Pa, Tarsu, sacchetti di plastica, energia, tassazione biocarburanti, bonifiche, efficienza energetica in edilizia
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Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Attuazione dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007