Corte Ue su rifiuti, "piano inceneritori" nazionale andrebbe sottoposto a Vas
Secondo la sentenza 8/5/2019 della Corte Ue una normativa come quella che ha "mappato" gli impianti di incenerimento (Dpcm 10 agosto 2016) andrebbe sottoposta a valutazione ambientale strategica (Vas).
La Corte di Giustizia Ue (sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18) è stata chiamata a rispondere ai dubbi del Giudice italiano nell'ambito di un procedimento per l'annullamento del Dpcm 10 agosto 2016 che ha definito la carenza impiantistica e individuato gli impianti di incenerimento necessari sul territorio nazionale (ai sensi dell'articolo 35 del Dl 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, cosiddetto "Sblocca Italia").
Rispondendo a due questioni pregiudiziali la Corte ha sottolineato che una norma come il Dpcm 10 agosto 2016 rientrerebbe tra quella tipologia di disposizioni che andrebbero sottoposte a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/Ce.
E questo per due ragioni: da un lato sono soggetti a Vas i Piani e i Programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinino le Autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione (ed è il caso italiano); dall'altro sono soggetti ad una valutazione ambientale sistematica i Piani e i Programmi elaborati per determinati settori (come quello rifiuti) e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a Via (come gli inceneritori).
Infine la Corte ha "salvato" la norma italiana nella parte in cui dichiara gli impianti di incenerimento come "strutture di interesse strategico nazionale": tale norma è compatibile con la "gerarchia dei rifiuti" ex direttiva 2008/98/Ce.
Documenti di riferimento
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce
Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2001/42/Ce
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
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Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili - Individuazione della capacità complessiva di trattamento a livello nazionale e del fabbisogno residuo da coprire
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Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti - (cd. "Sblocca Italia")
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 maggio 2019, causa C-305/18
Rifiuti - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti - Articolo 35 del Dl 12 settembre 2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e Dpcm 10 agosto 2016 - Qualificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale - Contrasto con l'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce sulla gerarchia dei rifiuti - Esclusione - Aumento degli inceneritori e l'incremento di capacità degli impianti esistenti - Sottoposizione a valutazione ambientale strategica - Necessità - Inclusione nella nozione di "piani e programmi" ai sensi della direttiva 2001/42/Ce - Sussistenza