Milano, 15 maggio 2019 - 12:38

Pastazzo di agrumi, scaricato sul suolo diventa rifiuto

Depositare in maniera incontrollata su un terreno agricolo lo scarto di lavorazione degli agrumi, in parte fresco e in parte fermentato, configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione (sentenza 18842/2019) la quale, in scia a numerosi precedenti giurisprudenziali, ricorda che l'accumulare diverse tipologie di pastazzo di agrumi su un terreno automaticamente esclude che tale materiale possa essere qualificato come un residuo destinato ad essere utilizzato quale ammendante (vegetale, semplice o composto) o come sostanza idonea a servire da mangime per animali.

Il pastazzo in questione, quindi, non può essere qualificato come sottoprodotto – cioè come un non rifiuto — ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 e del successivo Dm 264/2016 attuativo.

Con tali motivazioni, la Suprema Corte ha quindi respinto il motivo di ricorso di un'azienda agricola contro una sentenza di condanna, inflitta dalla Corte di Appello di Messina, al pagamento di una sanzione amministrativa di 64mila euro a titolo di responsabilità "231" (articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001) in conseguenza della violazione in materia di rifiuti e della mancata adozione di modelli, organizzativi e societari, tali da prevenire il reato ambientale.

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