Milano, 20 maggio 2019 - 14:08

Impianto a biomassa, valutazione emissioni dentro autorizzazione unica

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di cogenerazione da biomassa va rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 e non può essere successiva.

Lo ha deciso il Tar Marche nella sentenza 15 maggio 2019, n. 316 relativa a un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa olio vegetale. La questione delle emissioni in atmosfera e relativa autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del Dlgs 152/2006 avrebbe dovuto essere definita nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs 387/2003 (provvedimento omnicomprensivo), essendo illegittimo rinviare la questione a successive valutazioni definitive della Provincia (competente per le autorizzazioni alle emissioni) e arrivare quindi a una autorizzazione alle emissioni che giunge dopo il rilascio dell'autorizzazione unica.

I Giudici hanno inoltre sottolineato che l'impianto in questione non rientra tra quelli "esclusi" dall'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'articolo 272 del Dlgs 152/2006. Infatti l'allegato IV alla Parte quinta del citato Dlgs 152/2006 fa riferimento a impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, mentre l'impianto in oggetto era di potenza termica di 2 MW.

Documenti di riferimento