Milano, 17 giugno 2019 - 12:41

Tassazione rifiuti, Cassazione ribadisce natura privatistica Tia 2

In una ordinanza dell'11 giugno 2019 la Cassazione ha ribadito la natura "privatistica della tariffa integrata ambientale (Tia 2) e il suo conseguente assoggettamento a Iva.

Il gestore del servizio di igiene ambientale di Venezia ricorreva contro la decisione del Giudice del merito che aveva dato ragione al contribuente in ordine alla restituzione di quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto (Iva) sul corrispettivo dovuto da una azienda a titolo di tariffa integrata ambientale (Tia 2). La Cassazione (ordinanza 11 giugno 2019, n. 15706) ha dato ragione gestore del servizio. La Tia 2 di cui all'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006, come interpretata dall'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010", convertito dalla legge 12/2010 ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad Iva.

Per i Giudici a nulla rileva il fatto che il pagamento della Tia 2 sia obbligatorio perché la disciplina Iva stabilisce che tutte le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere sono prestazioni di servizi soggette ad Iva quale ne sia la fonte. Sul fatto della mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo che deporrebbe per l'esclusione della natura "privatistica" della Tia 2, la Cassazione ha sottolineato come l'attenuazione del "nesso" tra prestazione e corrispettivo, come quello tra servizio e suo esatto "controvalore", si spiegano con l'implicazione di un contratto di massa innervato da profili agevolativi, senza fare venire meno il superamento del regime tributario oggetto della scelta legislativa che ha indicato la natura privatistica della Tia 2.

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