Milano, 17 luglio 2019 - 12:37

Cassazione su concessioni stabilimenti balnerari, esclusa proroga automatica e stabilizzazione

La proroga al 2020 delle concessioni demaniali marittime non opera automaticamente ma a richiesta e sotto precise condizioni e la "stabilizzazione" degli effetti della proroga avvenuta nel 2016 va disapplicata.

La Corte di Cassazione (sentenza 12 giugno 2019, n. 25993) ha ribadito la propria posizione sulle proroghe delle concessioni del demanio marittimo nell'ambito di un procedimento per occupazione abusiva del demanio ex articolo 1161 del Codice della navigazione da parte del titolare di uno stabilimento balneare in Liguria con concessione scaduta che lamentava l'intervenuta proroga automatica. I Supremi Giudici hanno ricordato che la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime (articolo 1, comma 18, Dl 194/2009) da un lato prevede il possesso di un titolo valido, dall'altro non opera in automatico ma presuppone una richiesta dell'interessato in modo che l'Autorità competente posa verificare la validità della concessione e il possesso dei requisiti per il rilascio del rinnovo.

Inoltre la Cassazione ha ribadito come vada disapplicata dal Giudice la disciplina dell'articolo 24, comma 3-septies, Dl 113/2016, convertito in legge 160/2016 che ha "stabilizzato" gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali prevista dal Dl 194/2009; essa infatti contrasta con la direttiva 2006/123/Ce (direttiva Bolkestein) per contrasto alla concorrenza e disparità di trattamento: il rilascio delle concessioni deve avvenire tramite gara che consenta a tutti gli operatori di inserirsi nel mercato per cui la stabilizzazione degli effetti della proroga automatica è illegittima.

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