Milano, 20 agosto 2019 - 15:09

Rifiuti, dichiarazione Tari senza proroghe

Il termine per la dichiarazione di variazione della tassa rifiuti (Tari) non slitta al 31 dicembre, la proroga disposta dal "Decreto Crescita" riguarda solo la Tasi, il tributo per i servizi indivisibili dei Comuni.

A chiarirlo la risoluzione del Dipartimento delle finanze 6 agosto 2019, n. 2/Df. L'articolo 3-ter del Dl 34/2019 come convertito dal Dl 58/2019 ("Decreto Crescita") aveva fatto slittare dal 30 giugno al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni dell'imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi). L'intervento del Legislatore sull'articolo 1, comma 648 della legge 147/2013 però sembrava riguardare non solo la Tasi ma anche la tassa rifiuti (Tari). Di qui il dubbio che anche per la tassa sui rifiuti la dichiarazione di variazione potesse essere presentata entro il 31 dicembre (e non più entro il 30 giugno) dell'anno successivo al quale la variazione si riferisce.

Per il Dipartimento delle finanza, invece, nessuna proroga per la dichiarazione Tari. Se è vero che la modifica normativa ha riguardato l'articolo 1, comma 648 della legge 147/2013 che fa riferimento all'imposta unica comunale (che comprende sia Tasi che Tari) il sia la rubrica che il testo dell'articolo 3-ter del Dl 34/2019 fanno riferimento solo Imu e Tasi: chiaro l'intento del Legislatore di riferirsi solo a questi due tributi e non anche alla Tari.

Documenti di riferimento

  • Risoluzione Min finanze 6 agosto 2019, n. 2

    Articolo 3-ter del Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019 ("Decreto Crescita") - Proroga della dichiarazione Tasi al 31 dicembre 2019 - Estensione alla dichiarazione della tassa rifiuti (Tari) - Esclusione

  • Dl 30 aprile 2019, n. 34

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