Milano, 16 settembre 2019 - 14:20

Uso agronomico digestato, Consiglio di Stato "riabilita" il Dm 25 febbraio 2016

La scelta del MinAmbiente di ammettere, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, solo i materiali il cui impiego risulta privo di rischi ambientali/sanitari, non è illogica né irragionevole.

Alla luce di tali motivazioni, il Consiglio di Stato (sentenza 6093/2019) ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal MinAmbiente e riformare la sentenza 6906/2018 con la quale il Tar del Lazio, su ricorso di una società produttrice di biodiesel, aveva deciso di annullare — ordinando al Dicastero di provvedere alla sua modifica — il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nella parte in cui preclude l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali.

Secondo il Giudice amministrativo di secondo grado, il Tar non ha preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza.

Considerato inoltre che gli operatori del biodiesel non sono soggetti agli obblighi e ai controlli sanitari previsti per gli operatori della filiera alimentare, che nella glicerina grezza possono confluire composti indesiderati provenienti dai materiali di partenza (come i metalli pesanti) e che negli impianti di produzione di energia entrano anche materiali inidonei al consumo (con il conseguente rischio dell'utilizzazione di un sottoprodotto come fertilizzante che agisce in via diretta sulla catena alimentare), la scelta discrezionale di tipo precauzionale dell'amministrazione non può essere censurata.

Documenti di riferimento

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Legge Finanziaria 2007 - Stralcio - Misure in materia di acquisti "verdi" della Pa, Tarsu, sacchetti di plastica, energia, tassazione biocarburanti, bonifiche, efficienza energetica in edilizia

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV

    Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

  • Dm Politiche agricole 25 febbraio 2016

    Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Qualifica del digestato come sottoprodotto - End of Waste del digestato equiparato - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale

  • Sentenza Tar Lazio 20 giugno 2018, n. 6906

    Acque - Energia - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Dm 25 febbraio 2016 - Digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale - Preclusione all'utilizzo agronomico- Articoli 22 e 20 e l'allegato IX del Dm 25 febbraio 2016 - Illegittimità - Sussistenza - Contrasto con la normativa europea e nazionale

  • Sentenza Consiglio di Stato 4 settembre 2019, n. 6093

    Digestato – Utilizzazione agronomica – Articolo 52, Dl 83/2012 – Presupposti per qualifica come sottoprodotto – Dm 25 febbraio 2016 attuativo – Mancata ricomprensione della glicerina grezza – Rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza – Sussistenza – Scelta dell'amministrazione di ammettere i soli materiali il cui impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi – Applicazione del principio di precauzione - Legittimità - Sottoprodotti – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Qualifica che necessita di particolare cautela - Sussistenza