Milano, 2 ottobre 2019 - 12:00

Infortunio su impianto fotovoltaico, datore lavoro risponde per mancata formazione

Nei lavori su impianti fotovoltaici l'obbligo di informare e formare i lavoratori addetti grava sul datore anche in presenza di elevato titolo di studio e personale esperienza degli stessi.

La Corte di Cassazione con sentenza 27 settembre 2019, n. 39732 ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la mancata dotazione dei dispositivi di protezione previsti per l'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione ex articolo 82, Dlgs 81/2008 e per la mancata adeguata informazione e formazione del dipendente in relazione all'attività che egli era stato chiamato a compiere, ex articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008, su moduli fotovoltaici. A nulla è valso sottolineare, da parte del datore di lavoro, il titolo di studio e l'esperienza professionale maturata nel corso del tempo dall'infortunato, requisiti che non escludono l'obbligo di formazione e informazione da parte del datore ex articolo 77, Dlgs 81/2008.

La Corte Suprema ha confermato la responsabilità dell'imputato lombardo per aver incaricato un ingegnere, suo dipendente, di mettere in funzione un inverter (apparecchiatura che serve per trasformare la corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata, idonea per alimentare la rete elettrica), senza adeguata formazione per l'uso del macchinario e senza Dpi. Durante la fase di misurazione per verificare che arrivasse la tensione necessaria per la fase di pre-carica, il dipendente aveva puntato i terminali del tester su dei morsetti. A quel punto era partito un arco elettrico che aveva investito l'operatore cagionandogli ustioni di 2° e 3° grado alle mani, agli avambracci e al volto.

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