Via, soggetto subentrante non colpevole per inosservanza prescrizioni
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni in base alle quali un progetto è stato escluso dalla Via, la sanzione del ripristino non può essere irrogata al gestore incolpevole subentrato al soggetto originario.
Si è espresso così il Consiglio di Stato nella sentenza 15 ottobre 2019, n. 7033 relativa a un ordine di ripristino irrogato dal un Comune della Toscana a una società di gestione di una cava. L'Autorità competente aveva deciso di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale (Via) ex Dlgs 152/2006 il progetto a patto venissero osservate una serie di prescrizioni a tutela dell'ambiente. Tali prescrizioni non erano state eseguite correttamente. Nel frattempo alla società di gestione della cava era subentrata altra società che si è vista recapitare il provvedimento sanzionatorio di ripristino ai sensi della Lr 10/2010 sulla Via della Toscana.
È vero che le prescrizioni imposte alla attività di cava (esclusa dalla Via) si trasferiscono al gestore subentrante, ma il tenore della norma sanzionatoria della Lr 10/2010 (articolo 60) prevede che non possa essere legittimamente indirizzata al gestore subentrante la sanzione costituita dal provvedimento di ripristino relativo ad opere già eseguite dal precedente gestore. Occorre, come previsto dai principi generali di responsabilità civile nazionali e Ue, che sia accertata una qualche colpa del gestore subentrante, anche di tipo oggettivo, che presupponga un nesso di causalità tra condotta e pregiudizio ambientale.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 15 ottobre 2019, n. 7033
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Procedimento - Legge regionale che esclude dalla Via alcuni progetti subordinatamente all'osservanza di prescrizioni - Previsione di sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni - Articolo 60, Lr 10/2010 - Responsabilità del destinatario - Accertamento del nesso causale tra condotta e pregiudizio all'ambiente - Necessità
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
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Lr Toscana 12 febbraio 2010, n. 10
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via), di autorizzazione integrata ambientale (Aia) e di autorizzazione unica ambientale (Aua)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia