Milano, 6 novembre 2019 - 16:40

Oli esausti, incertezza scientifica esclude "End of Waste"

(Alessandro Geremei)

Secondo la Corte di Giustizia Ue, l'incertezza scientifica sui rischi ambientali associati alla cessazione della qualifica di rifiuto degli oli usati legittima la mancata inclusione degli stessi nell'elenco dei "combustibili autorizzati".

La Corte di Giustizia (sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18) ha così risposto alla richiesta di interpretazione pregiudiziale dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce (cessazione di qualifica come rifiuto) e dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/Ce (procedure amministrative in materia di fonti rinnovabili), presentata dal gestore di una centrale elettrica che si era visto respingere dalla Provincia di Cuneo la richiesta di essere autorizzato a sostituire il metano, come fonte di alimentazione del proprio impianto, con un combustibile ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti.

Secondo il Giudice Ue, la disciplina Ue non osta a una normativa nazionale (come quella italiana) in forza della quale un'istanza di tal genere deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di "combustibili autorizzati", ovvero dei combustibili ottenuti dalla biomassa utilizzabili in un impianto che produce emissioni in atmosfera senza dover rispettare le norme in materia di recupero energetico di rifiuti (nel caso specifico, l'allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006) e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6 della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Spetta al Giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

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