Milano, 10 marzo 2020 - 14:05

Energia fotovoltaica, dal Fisco istruzioni per cumulo incentivi/detassazioni

Sono arrivate dall'Agenzia delle entrale le modalità per comunicare al Fisco di volere mantenere gli incentivi al fotovoltaico "rinunciando" al cumulo (non possibile) con la detassazione investimenti ambientali.

Il provvedimento Agenzia delle entrate 6 marzo 2020 reca le istruzioni e la modulistica con cui chi gode degli incentivi del "Conto Energia" per il fotovoltaico e della detassazione degli investimenti ambientali ("Tremonti Ambiente") può mantenere gli incentivi per le rinnovabili rinunciando al cumulo delle due misure. La comunicazione (e il pagamento per la "regolarizzazione") vanno fatti entro il 30 giugno 2020.

Era stato il "Decreto fiscale" (articolo 36, Dl 124/2019) a normare la procedura per "chiudere" la questione della non cumulabilità tra detassazione per investimenti ambientali ex articolo 6, legge 388/2000 ("Tremonti Ambiente") e incentivi per il fotovoltaico del Terzo Conto Energia (Dm 6 agosto 2010), Quarto Conto Energia (Dm 5 maggio 2011) e Quinto Conto Energia (Dm 5 luglio 2012). Viene riconosciuto il diritto a mantenere le tariffe incentivanti per il fotovoltaico pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione e relativa alla detassazione per investimenti ambientali (Tremonti Ambiente), l'aliquota (Ires o Irpef) vigente pro tempore. Ferma resta la possibilità per il contribuente di non aderire e resistere in giudizio per il mantenimento del cumulo.

Documenti di riferimento