Milano, 30 aprile 2020 - 11:47

Rifiuti, dal 30 aprile 2020 nuove regole per deposito temporaneo

Con l'entrata in vigore della legge 27/2020 di conversione Dl 18/2020 ("Cura Italia") scattano le nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti.

L'articolo 113-bis del Dl 18/2020 come introdotto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Dl 18/2020 introduce una modifica al deposito temporaneo di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del Dlgs 152/2006. In particolare il deposito è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti. Non si tratta di una deroga temporanea ma di una modifica alla disciplina di carattere permanente anche se collegata all'emergenza Covid-19.

Purtroppo il Legislatore non ha operato una modifica normativa nel senso "tradizionale" all'articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 2) del Dlgs 152/2006, costringendo l'interprete a "leggere" la disposizione in parallelo con la disciplina previgente che prevedeva che i rifiuti così raccolti possono, a scelta del produttore, essere avviati a recupero o smaltimento ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l'anno.

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