Milano, 4 giugno 2020 - 18:15

Dl "Liquidità" confermato, rifiuti sanitari (temporaneamente) sotto regime urbani

Nel Ddl di conversione del Dl 23/2020 ("Decreto liquidità") approvato definitivamente dal Parlamento il 4/6/2020 spunta la norma che, a certe condizioni, sottopone i rifiuti sanitari al regime per gli urbani.

L'articolo 30-bis del Dl 23/2020 introdotto dal Ddl di conversione – in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale — estende il regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie. L'estensione dura fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, e riguarda i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni del Dpr 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private.

Rivisti gli obiettivi di gestione dei quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del Dlgs 152/2006. L'articolo 29-bis inserito nel Dl 23/2020 dal Ddl di conversione prevede il rispetto dei protocolli aziendali Covid-19 tra li obblighi del datore di lavoro di adottare tutte le misure a protezione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2087, Codice civile. Confermati il credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 30) e le modalità semplificate di assolvimento degli obblighi di protezione dei lavoratori da radiazioni ionizzanti ex Dlgs 230/1995 (articolo 39, Dl 23/2020).

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