Il dilemma Ici grava sui pannelli solari fotovoltaici
Abbattere l'Imposta comunale sugli immobili, meglio nota come Ici, sui parchi fotovoltaici.
Se ne è discusso nel corso di un incontro tenutosi presso presso l'Agenzia del Territorio, tra la Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare e una rappresentanza di Assosolare.
Motivo del contendere è la risoluzione n.3, 6 novembre 2008 dell'Agenzia del Territorio, l'ente pubblico dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che assicura i servizi catastali. In base ad essa infatti le centrali solari con pannelli fotovoltaici rientrerebbero nella categoria "D1-Opifici" e quindi nella determinazione della relativa rendita catastale dovrebbero essere inclusi anche gli impianti fotovoltaici.
Su questo punto Assosolare e l'Agenzia del Territorio hanno visioni diametralmente opposte. La prima ritiene infatti che i parchi non costituiscano un opificio in senso tecnico, in assenza di una connessione strutturale tra i pannelli e il terreno. Oltre al fatto che va salvaguardata la natura pubblica delle finalità del fotovoltaico, sancita per legge dal decreto legislativo n. 387/2003, e che gli impianti sono costruiti su terreni che mantengono la propria destinazione ad uso “agricolo”.
L'Agenzia del Territorio invece interpreta la situazione in modo assolutamente diverso. Citando infatti la sentenza n.16824 del 21 luglio 2006 della Corte di cassazione, ribadisce che, così come per le turbine nelle centrali idroelettriche, quello che conta è l'impossibilità di separare il concetto di bene “mobile” (in questo caso il pannello fotovoltaico) da quello di “immobile” senza la sostanziale alterazione del bene complessivo, ovvero la centrale elettrica. In sostanza i parchi solari devono pagare l'Ici.
Unica scappatoia per questi ultimi sarebbe ottenere l'inserimento in una diversa categoria catastale, ovvero la E, dedicata a complessi di servizio pubblico, esentati dal pagamento dell'imposta patrimoniale. Nella categoria E, attualmente, sono inclusi: le stazioni per servizi di trasporto, i ponti comunali a pedaggio, i fabbricati e recinti per esigenze pubbliche, i fari, semafori, torri per orologi, i fabbricati per esercizio di culti, i cimiteri e gli edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti.