Milano, 14 maggio 2009 - 00:00

Ddl Sviluppo, sei mesi per “inventare” il nucleare, ma finanziamenti (retroattivi) dalle bollette degli utenti

Via libera del Senato agli articoli 14 e 15 del ddl sviluppo che reintroduce il nucleare in Italia. Il primo articolo contiene la delega al governo (riassetto normativo e principi a cui ispirarsi).

Il secondo articolo affida al CIPE la definizione degli impianti e le misure per la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio deglil impianti stessi.

Il tempo concesso alla delega sono sei mesi. Il governo avrà quindi tempo sei mesi per approntare l’ambizioso programma e dovrà ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

— “previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione”;

— “definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente”;

— “riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti (...)”;

— “previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita”;

— “acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca (...);

— “determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti (...);

— “previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione (...), per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita (...) siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata (...);

— “previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate (...)”; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS (...)”;

— “previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione

e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare”;

— “previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione (...) siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività (...)”;

— “individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;”

— “previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere

connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti (...)”.

— “previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte (...)”;

— “previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste (...)”;

— “previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità. (...)”.

L’art. 15, attribuisce al CIPE, sempre entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (su proposta del Ministro dello sviluppo economico) l’incarico di definire le tipologie degli impianti che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Sempre con delibera del CIPE, saranno individuati “senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti (...)”.

E’ invece scomparso, il riferimento all’eventuale partecipazione della Cassa depositi a tali consorzi, prevista, seppur in “quota minoritaria”, nella stesura precedente.

Si delinea invece a sorpresa un precisissimo onere (per di più retroattivo) a carico delle bollette energia elettrica degli utenti, con destinazione diretta alle casse dello Stato: “a decorrere dal 1° gennaio 2009 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica".