Dpr 59/2009: criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi per edifici e impianti termici
Arriva – con un ritardo di 3 anni sui tempi previsti – il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (Gu del 10 giugno 2009), che definisce i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici.
Entrerà in vigore a partire dal 25 giugno 2009.
Il Dpr 59/2009 risolve due dei tre punti richiamati dall’articolo 4, comma 1 Dlgs 192/2005:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi (...) tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici. (...) disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti (...)
Mancano tuttora all’appello i decreti applicativi richiamati dal punto c) del comma 1, art. 4 e dal comma 9, art. 6, sempre del Dlgs 192/2005, e cioè:
Art. 4, comma 1, c) : requisiti professionali e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione (...)
Art. 6, comma 9: (...) i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
• Le disposizioni del decreto si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;
• per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali a oggi disponibili (Uni/Ts 11300, parte prima e seconda), ma, ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie sono riportate nelle Linee guida nazionali (appunto quelle non ancora pubblicate). Fino all'emanazione di queste ultime, dunque, non è disponibile alcuna indicazione su come effettuare i calcoli per la cer
tificazione energetica degli edifici in mancanza di normativa regionale.Pagine correlate
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