Milano, 29 giugno 2009 - 00:00

Certificazione energetica degli edifici, i notai chiariscono

A proposito dell’obbligo di dotare le unità immobiliari di certificazione energetica a partire dal 1° luglio 2009 in caso di compra-vendita, il Consiglio Nazionale del Notariato fa il punto dei diritti e doveri delle parti, secondo la sua interpretazione.

L’obbligo, in teoria, permane. I soggetti obbligati sono i costruttori, in caso di nuova costruzione, e i venditori, in tutti gli altri casi. Ma appunto solo in teoria, poiché con il Dl 112/2008 è intervenuta l’abrogazione dell’obbligo di allegare l’Attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica nell’atto di compra-vendita.

L’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato è che l’obbligo del venditore “può essere assunto dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile”.

In pratica, si può vendere una casa senza la certificazione, passando l’obbligo all’acquirente (che lo potrà assolvere quando vorrà) purché le parti siano informate e stabiliscano in una pattuizione privata quanto vale l’esistenza della certificazione. Ovvero, quanto in meno vale una casa di cui non si conosce il fabbisogno energetico. Si stenta ad immaginare quanto rigorosa e attendibile possa essere la valutazione e la conseguente contrattazione tra le parti.

E’ probabile che le Agenzie immobiliari tenteranno una mediazione standard, simile al punteggio che viene riservato ai piani alti, alla rumorosità della strada, all’esistenza di finestre contrapposte ecc. Con la differenza che questi elementi si riferiscono al comfort  immediatamente percepibile, mentre i consumi energetici non si percepiscono finché non si comincia a pagare. E poiché non c’è alcuna coscienza collettiva del risparmio energetico che è possibile ottenere in un edificio, la mancanza di una pagella chiara sulle prestazioni energetiche farà cadere nel dimenticatoio l’intera faccenda. Per tornare ai notai, il loro dovere si limita ad “informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica”. Con comodo.

Ricorda ancora il Consiglio Nazionale del Notariato che non esistono sanzioni per la mancata certificazione energetica, tranne che nel caso di nuova costruzione: il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa tra 5.000 euro e 30.000 euro. Importi che certamente terrorizzano il mondo dell’edilizia.

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