Il Ddl sviluppo, definitivamente approvato dal Senato, introduce numerose disposizioni riguardanti anche i temi dell'energia.
E’ così vasto ed eclettico che ci vorrà qualche tempo per controllare bene le novità intervenute nei vari campi. Restiamo oggi sul tema del nucleare. Dalla sua prima comparsa, l’articolato relativo al nucleare ha scatenato reazioni avverse da parte delle Regioni, che lo considerano lesivo della specifica competenza regionale in materia di energia. In effetti, il testo non lascia adito a dubbi:
L’art. 25 comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, i decreti di riassetto normativo con i criteri per la disciplina della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.
Il ruolo delle
Regioni è ridotto ad un parere della Conferenza unificata al CIPE, rispetto agli impianti da realizzare. Da fornire in tempi brevissimi, altrimenti se ne fa a meno. Sono poche righe nell’art. 26, comma 1: “con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge e previo parere della Conferenza unificata ..., su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito”.
Inoltre, rispetto al singolo impianto, sempre l’art. 25, al comma 2 prevede la possibilità da parte del Governo di esercitare il
potere sostitutivo “in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi Enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione”. Il quale, ricordiamo, stabilisce che “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.”
Il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, aveva già da tempo lanciato un allarme rispetto al Ddl: “vi sono riferimenti a materie che riguardano le regioni che, se confermati, dimostrerebbero che ancora una volta il Governo interviene in modo
unilaterale, senza alcun coinvolgimento delle regioni: un coinvolgimento che lo stesso Governo ha riconosciuto più volte come necessario”.
Al termine di una recente riunione dei governatori, Vasco Errani ha affermato che le “relazioni istituzionali tra Governo e Regioni sono ormai arrivate a un punto insostenibile". E ha aggiunto che i Governatori non parteciperanno più ad alcun tavolo istituzionale finché non verrà indetto un incontro strutturato, che fornisca risposte alle questioni poste. La decisione è stata presa all'unanimità. Non ci sono solo l’energia e il nucleare al centro della disputa, ma anche i Fondi aree sottoutilizzate, il turismo, il rilancio dell’edilizia (rispetto a norme antisismiche e detrazioni), il Patto Salute, il Fondo sociale e il Sud.
Forti
dubbi permangono anche sul finanziamento dell’intera impresa nucleare: nell'iter parlamentare sono via via stati introdotti e poi cancellati sia interventi dello Stato che contributi a carico delle bollette elettriche. Il testo licenziato dal la Camera abolisce entrambe le tipologie di
finanziamento, lasciando quindi ai soli operatori privati l’onere degli investimenti.
Infine sottolineiamo che il Ddl istituisce l’
Agenzia per la sicurezza nucleare, che utilizzerà le strutture dell’attuale Dipartimento nucleare— rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e le risorse dell’ENEA. La natura di quest’ultima viene modificata, anche se il nome resterà uguale: quello che è stato sinora l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, diviene ora “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile”. Ma è interessante notare che le nuove competenze dell’ente collegano strettamente lo sviluppo economico sostenibile alla “prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare”.
Sempre riguardo alla nuova Agenzia per la sicurezza nucleare, si può notare che, nella discussione alla Camera, è stata
cancellata la seguente frase sulle sue modalità operative: “L’Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato".
Il testo abrogato non è sostituito da alcun altro testo.
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