Milano, 9 luglio 2009 - 00:00

Ddl sviluppo, novita’ in arrivo per gli impianti geotermici

Il Ddl sviluppo, definitivamente approvato dal Senato, introduce numerose disposizioni riguardanti anche i temi dell'energia.

Riassumiamo qui le principali novità in materia di geotermia, contenute all’interno dell’articolo 27  (“Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico”). L’intervento legislativo riguarda sia gli impianti geotermoelettrici, che sfruttano il calore sotterraneo ad alta temperatura per la produzione di elettricità, sia gli impianti geotermici a bassa temperatura, utilizzati per la climatizzazione degli edifici mediante pompe di calore.

Il comma 28 dell’articolo 27 stabilisce che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno emanati “uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, (…), un regime concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura  e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura”.

Sul fronte della geotermia ad alta temperatura, il decreto mira a superare parte della normativa vigente (Legge 896/1986), che accorda il permesso di ricerca di risorse geotermiche “in via preferenziale all’Enel e all’Eni”. Si tratta di una norma, concepita chiaramente prima della liberalizzazione del mercato dell’energia, che ha consentito ad Enel di diventare l’unico concessionario per lo sfruttamento della geotermia nelle province di Pisa, Siena e Grosseto, con oltre 31 centrali e una potenza installata di 743 megawatt. Il futuro decreto dovrà quindi stabilire anche “i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali per l’assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura”. Verranno inoltre individuati “i criteri per determinare, (…), l’indennizzo del concessionario uscente, (…), nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale”.

Sempre il comma 28, stabilisce che tra i compiti del futuro decreto (o futuri decreti) ci sarà quello di “definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura”. Ma in realtà è il comma 39 che affronta più specificamente la questione della geotermia a bassa temperatura.

Recita infatti il comma 39: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente (…), emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività”.
 

L’emanazione di questo decreto, se rispettata nei tempi e nelle intenzioni, sarà un passo fondamentale per la promozione delle applicazioni residenziali e commerciali della geotermia a bassa temperatura. Infatti, nonostante l’introduzione di specifiche detrazioni fiscali (il 55% per la sostituzione di impianti di riscaldamento), gli impianti geotermici per la climatizzazione degli edifici sono una soluzione tecnica ancora poco diffusa in Italia. L’assenza di una normativa di riferimento, con la conseguente e inevitabile frammentazione delle competenze autorizzative disperse tra più enti, ha finora frenato la diffusione di una tecnologia vantaggiosa e dotata di un enorme potenziale. Il futuro decreto, prevedendo la possibilità di realizzare impianti geotermici grazie a una semplice dichiarazione di inizio attività (DIA), consentirà al nostro paese di recuperare il tempo perduto.   

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