Il Ddl sviluppo, definitivamente approvato dal Senato, introduce numerose disposizioni riguardanti anche i temi dell'energia.
L’articolo 27 (“Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico”) contiene diverse novità, riguardanti il meccanismo dello “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Il comma 4 prevede che non vi sia obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, nel caso in cui gli impianti – di potenza non superiore a 200 kW – siano di proprietà di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. L’energia prodotta deve essere utilizzata per coprire i consumi elettrici delle utenze di proprietà comunale. Si tratta di un’eccezione alle regole dello scambio sul posto, che impongono per tutti gli impianti l’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete.
Questa disposizione è probabilmente intesa a
facilitare i piccoli comuni che hanno una scala territoriale troppo piccola per far coincidere razionalmente i punti di produzione con quelli di consumo: la non coincidenza è un ottimo incentivo ad attivare impianti a energia rinnovabile in una località idonea, con la possibilità di utlizzare l’energia in tutti i fabbricati comunali. C’è anche da sottolineare l’aspetto di
semplificazione tecnica e amministrativa nel realizzare un unico impianto al servizio di più edifici, piuttosto che più impianti al servizio di più edifici.
Il comma 5 estende tale eccezione anche agli impianti di proprietà del Ministero della
Difesa. In questo caso, un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza
superiore a 200 kW.
Il comma 21, invece, stabilisce che “i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell’energia elettrica prodotta, da cedere a
privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete”. E’ una misura pensata per incentivare la diffusione non soltanto del fotovoltaico (Conto energia), ma più in generale di tutte le fonti di energia rinnovabile (Scambio sul posto).
Ma probabilmente è il comma 45 che contiene la novità più importante, poiché se confermato dovrebbe risolvere il problema della
liquidazione dei saldi a credito. Ricordiamo che con l’attuale disciplina dello Scambio sul posto, in base a quanto stabilito nel comma 2 dell’articolo 6 del Dlgs 387/2003, “non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Ma con le nuove regole per lo Scambio sul posto, attive dal 1° gennaio 2009, incentrate sulla
valorizzazione economica dell’energia prodotta (attribuzione di prezzi all’energia ceduta e all’energia prelevata), tale divieto pregresso è fin da subito parso un serio ostacolo al buon funzionamento dell’intero sistema: l’attribuzione di prezzi sottintende infatti che vi sia vendita di energia.
Per questa ragione, il comma 2 viene sostituito con il seguente: “Nell’ambito della disciplina di cui (...) l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia”.
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