Milano, 17 luglio 2009 - 00:00

Ddl sviluppo, nuovi oneri per l'energia prodotta e utilizzata sul posto

Il Ddl sviluppo, definitivamente approvato dal Senato, introduce numerose disposizioni riguardanti anche i temi dell'energia.

Oltre al preannunciato ritorno nel club del nucleare, altre norme stanno destando la preoccupazione degli operatori del mondo delle rinnovabili e della cogenerazione. Sul banco degli imputati è finito il comma 5 dell’articolo 33, che recita: “… a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema …, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”. Sarà compito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di adeguare, entro 90 giorni “le proprie determinazioni per dare attuazione a quanto disposto …”.
 
Questo comma ha innescato una serie di reazioni furenti. Cogena, associazione che rappresenta 43 aziende del settore cogenerazione, in un recente comunicato stampa sostiene che a causa di questa norma, “in Italia gli impianti di cogenerazione verranno spenti perché il loro funzionamento costerà così tanto all’utente finale da rendere questa tecnologia assolutamente fuori mercato”. Sempre secondo Cogena, i costi di autoproduzione di energia elettrica “aumenteranno mediamente del 15%”. Ed è di ieri una lettera aperta al governo, pubblicata sul Sole24ore e sul Corriere della Sera, in cui quattro importanti associazioni imprenditoriali (Agisci, Assoesco, Cogena, Intergen) si chiedono “quale sia il senso del Ddl 1195 B/09 (ddl sviluppo, ndr) che all’art. 33 introduce nuovi corrispettivi ed oneri di sistema  sull’energia elettrica prodotta ed utilizzata sul posto da fonti rinnovabili e da cogenerazione …".
 
Ma cerchiamo di capire meglio i possibili effetti negativi di questo articolo, inquadrandoli all’interno dell’attuale normativa che disciplina l’autoproduzione di energia elettrica. Il regime di “scambio sul posto” dell’energia elettrica, accessibile a tutti gli impianti da fonti rinnovabili e da cogenerazione fino a 200 kW di potenza, ha subito sostanziali modifiche a partire dal 1° gennaio 2009, con l’entrata in vigore delle delibere 74/08 e 01/09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

“Il servizio di scambio sul posto”, secondo la definizione dell’AEEG, “consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata".     

I vantaggi economici e la ratio stessa dello scambio sul posto, si basano sul presupposto che chi possiede un impianto di piccola taglia che scambia energia con la rete, non subisca  – per la quota di energia scambiata – l'onere dei servizi di rete (trasmissione e distribuzione). Infatti, se produco e immetto in rete 100 kWh e ne prelevo – attraverso il medesimo punto di connessione – altrettanti, in realtà è come se avessi prodotto e auto-consumato in loco tutta l’energia che è stata scambiata. Il ddl sviluppo, invece, intende applicare i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema, facendo “esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”. I corrispettivi e gli oneri, quindi, verrebbero applicati su tutta l’energia auto-prodotta e consumata, senza tener conto di quanto l’impianto ha effettivamente scambiato con la rete.

 
Questa interpretazione è avallata anche da Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed ex ministro dell’ambiente. In un’intervista al quotidiano on-line Greenreport, Ronchi spiega: “Prima chi aveva un impianto di microgenerazione o di piccola taglia pagava la differenza tra l’energia che consumava e quella che produceva e fatturava il delta alla rete, in cui erano compresi i costi di trasmissione e distribuzione. Se per esempio fatturava 10 KWh su questi pagava il 30% di oneri di trasmissione e fatturazione. Adesso con l’art.33 del ddl sviluppo, a prescindere dalle quantità consumate e prodotte, gli oneri del 30% si pagano su tutto. Salvo chi utilizza reti ad alta tensione, ovvero i grandi produttori che rimangono assoggettati al vecchio sistema».

 

Anche quest’ultima precisazione di Ronchi è particolarmente importante. Sempre all’interno dell’articolo 33, si affronta la questione delle Reti Interne di Utenza (RIU), che riguardano gli impianti di generazione elettrica al servizio di utenze industriali ad alta tensione. Ebbene, le RIU non sono colpite dai nuovi corrispettivi previsti per i piccoli impianti, dal momento che il comma 6 stabilisce che soltanto per le RIU “i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”. E dunque non anche all’energia prodotta e autoconsumata.

Insomma, ci sono elementi sufficienti per giustificare l’allarme lanciato dalle associazioni nella lettera al Governo, nella quale si legge tra l’altro che tali provvedimenti “aggravano i costi energetici delle piccole, medie e grandi aziende impegnate a ridurre i costi di produzione e a competere al meglio su scala internazionale”. La nuova norma appare ancor più insensata, se si pensa che  il comma 20 dell’articolo 27 del medesimo Ddl sviluppo, prevede semplificazioni autorizzative per la microcogenerazione (impianti fino a 50 kWe) e la cogenerazione di piccola taglia (impianti fino a 1 MWe). Il comma 20 infatti stabilisce che per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione sarà sufficiente una semplice comunicazione da presentare all’autorità competente ai sensi del Testi Unico dell’edilizia. Per l’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione, occorrerà una semplice DIA (Denuncia di Inizio Attività).

Quindi, mentre da un lato sembra che si vogliano favorire le rinnovabili e l’efficienza energetica, dall’altro si introducono nuovi oneri ingiustificati che rallenteranno ulteriormente il nostro percorso di avvicinamento agli obiettivo di Kyoto e a quelli europei al 2020.

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