Ddl sviluppo, nuovi oneri per l'energia prodotta e utilizzata sul posto
Il Ddl sviluppo, definitivamente approvato dal Senato, introduce numerose disposizioni riguardanti anche i temi dell'energia.
“Il servizio di scambio sul posto”, secondo la definizione dell’AEEG, “consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata".
I vantaggi economici e la ratio stessa dello scambio sul posto, si basano sul presupposto che chi possiede un impianto di piccola taglia che scambia energia con la rete, non subisca – per la quota di energia scambiata – l'onere dei servizi di rete (trasmissione e distribuzione). Infatti, se produco e immetto in rete 100 kWh e ne prelevo – attraverso il medesimo punto di connessione – altrettanti, in realtà è come se avessi prodotto e auto-consumato in loco tutta l’energia che è stata scambiata. Il ddl sviluppo, invece, intende applicare i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema, facendo “esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”. I corrispettivi e gli oneri, quindi, verrebbero applicati su tutta l’energia auto-prodotta e consumata, senza tener conto di quanto l’impianto ha effettivamente scambiato con la rete.
Anche quest’ultima precisazione di Ronchi è particolarmente importante. Sempre all’interno dell’articolo 33, si affronta la questione delle Reti Interne di Utenza (RIU), che riguardano gli impianti di generazione elettrica al servizio di utenze industriali ad alta tensione. Ebbene, le RIU non sono colpite dai nuovi corrispettivi previsti per i piccoli impianti, dal momento che il comma 6 stabilisce che soltanto per le RIU “i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”. E dunque non anche all’energia prodotta e autoconsumata.
Insomma, ci sono elementi sufficienti per giustificare l’allarme lanciato dalle associazioni nella lettera al Governo, nella quale si legge tra l’altro che tali provvedimenti “aggravano i costi energetici delle piccole, medie e grandi aziende impegnate a ridurre i costi di produzione e a competere al meglio su scala internazionale”. La nuova norma appare ancor più insensata, se si pensa che il comma 20 dell’articolo 27 del medesimo Ddl sviluppo, prevede semplificazioni autorizzative per la microcogenerazione (impianti fino a 50 kWe) e la cogenerazione di piccola taglia (impianti fino a 1 MWe). Il comma 20 infatti stabilisce che per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione sarà sufficiente una semplice comunicazione da presentare all’autorità competente ai sensi del Testi Unico dell’edilizia. Per l’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione, occorrerà una semplice DIA (Denuncia di Inizio Attività).
Quindi, mentre da un lato sembra che si vogliano favorire le rinnovabili e l’efficienza energetica, dall’altro si introducono nuovi oneri ingiustificati che rallenteranno ulteriormente il nostro percorso di avvicinamento agli obiettivo di Kyoto e a quelli europei al 2020.
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