Detrazioni fiscali 55%. L'Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione su stufe e caminetti.
Quando sono fissi e hanno una potenza complessiva superiore o uguale a 15 kW possono essere considerati impianti di riscaldamento utili per ottenere la detrazione fiscale del 55%.
In base al comma 345, art. 1 della Finanziaria 2007, per ottenere la detrazione IRPEF del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è necessario che l'edificio possieda già, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento.
Il contribuente specifica che l'immobile di sua proprietà presenta un sistema di riscaldamento con tre camini ed una stufa con potenza complessiva superiore a 15 kW.
In base al punto 14 dell'Allegato A del Dlgs 311/2006 — il quale precisa che stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante e scaldacqua unifamiliari, se fissi, "sono assimilabili agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW" — l'Agenzia delle Entrate dispone che il contribuente ha diritto alla agevolazione fiscale richiesta.
Nella stessa risoluzione, l'Agenzia delle Entrate specifica inoltre che la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta anche a coloro che ristrutturano una casa classificata come "unità collabente", e cioè dichiarata inagibile dopo un terremoto. Il fatto che l'edificio non sia più produttivo di reddito non esclude il riconoscimento della detrazione. Per fruire di quest'ultima è infatti necessario che l'edificio sia iscritto al catasto e che l'Ici (laddove dovuta) sia stata pagata regolarmente.
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Il testo (in Reteambiente)