Milano, 25 agosto 2009 - 00:00

Detrazioni 55% per la sostituzione degli impianti termici. Nuove procedure.

Il contribuente che termina i lavori per la sostituzione dell'impianto termico dopo il 15 agosto 2009 è tenuto a presentare all'Enea solo la scheda informativa (Allegato E).

Con l'articolo 31 della recente Legge 99/2009 il governo ha abolito l'obbligo di produrre l'Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A) per coloro che intendono avvalersi della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.

In attesa di ulteriori delucidazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su quali debbano essere i documenti da presentare, l'Enea dispone che "coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E".

La nuova documentazione va inviata, come sempre, per via telematica servendosi del portale internet predisposto dall'Enea.

Nel caso in cui il portale non sia stato ancora aggiornato per l'invio del solo Allegato E, l'Enea precisa che l'invio può essere effettuato tramite raccomandata.

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