Milano, 11 settembre 2009 - 00:00

Impianti termici civili, l’abilitazione del personale spetta alle Regioni

La formazione del personale addetto alla conduzione di impianti termici civili è di competenza delle Regioni e non dello Stato.

Questo è quanto ha stabilito la sentenza 24 luglio 2009, n. 250, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 287 del Dlgs 152/2006, che contiene le regole generali sull’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili.

L’articolo 287 prevede che per la conduzione di impianti termici civili con potenza superiore a 0,232 MW, si debba essere in possesso di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici e previo superamento di un esame.

L’illegittimità rilevata dalla Corte riguarda in particolare il comma 6 dello stesso articolo 287, che rimette ad un futuro decreto ministeriale il compito di modificare e integrare il decreto (Dm 12 agosto 1968) che attualmente stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami per l’addestramento del personale, nonché per le revisioni dei patentini.

La Corte costituzionale ha accolto i ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, riconoscendo che la norma è illegittima in quanto la formazione professionale, quale è quella necessaria al conseguimento del patentino per tali soggetti, è materia di competenza regionale, e non statale. E dunque non spetta ad un ministero, ma alle Regioni, il compito di emanare la normativa applicativa e regolamentare.

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