Milano, 30 settembre 2009 - 00:00

Cielo più sereno o gravi nubi all’orizzonte? Ancora incertezze sul 55%.

Sembrava una bella notizia, quella sull’arrivo di semplificazioni nelle procedure 55%. Ma nello stesso giorno si è diffusa la notizia del blocco dell’intera “operazione detrazioni per l’efficienza energetica” alla fine dell’anno…

Andiamo con ordine. Il decreto del ministero dell'Economia 6 agosto 2009 (pubblicato in G.U. n. 224 il 26 settembre 2009) modifica in alcuni punti procedurali il Dm 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni 55%. Si tratta in gran parte di precisazioni tecniche, che ci limitiamo ad elencare, rimandando per gli aggiornamenti della materia alle pagine del sito segnalate nei “Riferimenti” in fondo alla news.

Asseverazione di tecnico abilitato: casi in cui può essere sostituita – o inglobata – in altra documentazione obbligatoria.

• Allegati all’asseverazione per finestre comprensive di infissi, pannelli solari auto-costruiti, caldaie a condensazione e pompe di calore. Cade l’obbligo della certificazione dei singoli componenti.

• Pompe di calore: cambiano i requisiti minimi prestazionali per gli interventi effettuati a partire dal 31 dicembre 2009. Un nuovo allegato sostituisce il precedente.

• Metodi di calcolo per la prestazione energetica degli edifici: il vecchio Allegato I al Dlgs 192/2005, contenente norme transitorie, è stato sostituito dal regolamento attuativo a suo tempo richiesto dal Dlgs stesso. Si tratta del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009, entrato in vigore il 25 giugno 2009.

Non cumulabilità del 55% con il “premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia”.

• Un punto di difficile interpretazione: il nuovo provvedimento precisa che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno installate “ove tecnicamente compatibile”. Ci auguriamo che qualche lettore esperto chiarisca alla redazione l’esatto significato di queste precisazioni normative.

Veniamo al punto più importante. Si sta diffondendo un grande allarme via web per l’assenza della voce Detrazioni 55% nella Finanziaria Light del Ministro Tremonti, approvata pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri. E’ vero, nelle previsioni di massima 2010/2012 la voce non esiste, mentre un lungo commento viene riservato nella relazione tecnica alle detrazioni 36%, prorogate fino al 2012.

Pur confessando qualche difficoltà ad interpretare il nuovo metodo con il quale vengono varate le Finanziarie triennali, la nostra opinione è che il minor gettito fiscale relativo al 55% per il 2010 (su interventi effettuati nel 2009) e per il 2011 (su interventi effettuati nel 2010) fosse già stato valutato e stanziato nelle precedenti Finanziarie. Le detrazioni 36%, al contrario, essendo prolungate fino al 2012, un anno in più rispetto alla precedente scadenza, trovano posto specificamente nelle considerazioni triennali.

Speriamo di non sbagliare, e anche a questo proposito chiediamo l’opinione di chi è più esperto. Sarebbe curioso, d’altronde che proprio il neo-pubblicato decreto del ministero dell'Economia si riferisca ai nuovi requisiti per le pompe di calore per interventi effettuati “a partire dal 31 dicembre del 2009” se proprio in tale data le detrazioni 55% dovessero morire.

Una cosa è sicura: per il momento sembra certo che questo importante incentivo all’efficienza energetica degli edifici sia destinato a estinguersi con il 2010. Cosa inventeremo di sostitutivo (e di meno costoso per le casse dello stato) per raggiungere gli obiettivi che l’Europa ci richiede?

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