Milano, 7 ottobre 2009 - 00:00

Certificati Bianchi, novità sulla quantificazione dei risparmi

Dopo la consultazione con gli operatori del settore, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha definito le nuove modalità con cui dovranno essere quantificati i risparmi di alcuni interventi ammessi al rilascio dei Certificati Bianchi.

Con la delibera EEN 17/09, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi delle lampade fluorescenti, delle caldaie, dei pannelli solari termici e degli erogatori per doccia a basso flusso.

La scheda tecnica n. 1-bis (inerente la sostituzione in ambito domestico di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato) è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 1-tris, che riguarderà l'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte di alta qualità e potenza non superiore a 15W. L'aggiornamento si è reso necessario dopo la messa al bando delle lampade incadescenti, uscite dal mercato in seguito all'emanazione del Regolamento CE n. 244/2009. Le lampade fluorescenti compatte sono divenute in tal modo "la tecnologia media disponibile" e la loro installazione non produce più i cosiddetti risparmi addizionali.

 
All'interno del meccanismo dei Certificati Bianchi, i risparmi conseguibili con ciascun intervento sono calcolati tenendo conto del "principio di addizionalità": in pratica viene premiato solo il risparmio che l'intervento "aggiunge" rispetto alle tecnologie medie di uso già comune in quel settore. In altre parole, i Certificati Bianchi incentivano solo la quota di risparmio che si ottiene installando apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che il normale sviluppo tecnologico avrebbe prodotto di per sé.
 
Dunque, avranno diritto al rilascio dei Certificati Bianchi solo le lampade fluorescenti di alta qualità. Designano l'alta qualità:

— la classe energetica A;

— la vita nominale garantita pari o superirore a 10.000 ore;

— il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali indicati nel Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009;

— il flusso luminoso pari o superiore a quelli specificati nella seguente tabella:

 
Potenza nominale

della lampada fluorescente 

 Flusso luminoso

della lampada fluorescente

 5 Watt

≥ 214 lumen

 6 Watt

≥ 262 lumen 

 7 Watt≥ 310 lumen

 8 Watt

≥ 357 lumen

 9 Watt≥ 405 lumen

 10 Watt≥ 533 lumen

 11 Watt≥ 660 lumen

 12 Watt≥ 714 lumen

 13 Watt≥ 767 lumen

 14 Watt≥ 821 lumen

 15 Watt≥ 874 lumen

 
 
La scheda tecnica n. 3*, inerente l'installazione di caldaia unifamiliare a gas, è stata modificata nel titolo. Alle parole: “Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas”, sono state sostituite le parole: “Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 kW". Questo allo scopo di definire una chiara distinzione tra questa scheda e la scheda tecnica di tipo analitico n. 26, ancora in fase  di approvazione e relativa all’installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione degli edifici ad uso civile. 

 
La scheda tecnica n. 8* (inerente l’impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria) è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 8-bis. L'aggiornamento riguarda:
— le installazioni di pannelli solari termici in impianti sportivi: hanno diritto ai Certificati Bianchi solo se producono acqua calda sanitaria; sono esclusi tutti gli altri casi, compreso il riscaldamento dell'acqua destinata alle piscine;
— una modifica del rendimento minimo richiesto per collettori solari piani e collettori sotto vuoto;
— l'integrazione di panneli solari termici con sistemi di produzione di acqua calda sanitaria alimentati a biomassa: gli interventi possono accedere al rilascio dei Certificati Bianchi solo se gli impianti a biomassa sono di nuova installazione; 

— l'installazione di pannelli solari termici presso utenze servite da reti di teleriscaldamento urbano: viene applicato un coefficiente di addizionalità inferiore al 100% (diminuzione valutata sulla media di energia fornita dai sistemi di teleriscaldamento a fonti rinnovabili oggi funzionanti in Italia), nonché una ripartizione percentuale predefinita tra TEE di tipo II e di tipo III;
 
La scheda tecnica n. 13b* (inerente l’installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati nell’ambito di alberghi e pensioni) è  stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 13b-bis. Sono stati introdotti i seguenti vincoli:
— obbligo di conservare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con la quale i gestori delle strutture interessate attestano il numero di docce precedentemente sprovviste di erogatori a basso flusso;
— obbligo di trasmettere l’elenco dei clienti partecipanti unitamente alla richiesta di verifica e certificazione risparmi;
— obbligo di specificare ai clienti partecipanti che l'intervento beneficia di incentivi statali;
— obbligo di installare i dispositivi da parte del soggetto titolare dell'intervento o di personale da esso incaricato, al fine di evitare  contabilizzazioni multiple di interventi presso le medesime strutture.
 
La scheda tecnica n. 13c* (inerenti l’installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati in impianti sportivi) è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica  n. 13c-bis. L'aggiornamento riguarda l'introduzione degli stessi obblighi definiti per la scheda tecnica 13b-bis.

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