Dopo la consultazione con gli operatori del settore, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha definito le nuove modalità con cui dovranno essere quantificati i risparmi di alcuni interventi ammessi al rilascio dei Certificati Bianchi.
Con la delibera EEN 17/09, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi delle lampade fluorescenti, delle caldaie, dei pannelli solari termici e degli erogatori per doccia a basso flusso.
La scheda tecnica n. 1-bis (inerente la sostituzione
in ambito domestico di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato) è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 1-tris, che riguarderà l'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte di alta qualità e potenza non superiore a 15W. L'aggiornamento si è reso necessario dopo la messa al bando delle lampade incadescenti, uscite dal mercato in seguito all'emanazione del Regolamento CE n. 244/2009. Le lampade fluorescenti compatte sono divenute in tal modo "la tecnologia media disponibile" e la loro installazione non produce più i cosiddetti risparmi addizionali.
All'interno del meccanismo dei Certificati Bianchi, i risparmi conseguibili con ciascun intervento sono calcolati tenendo conto del "principio di addizionalità": in pratica viene premiato solo il risparmio che l'intervento "aggiunge" rispetto alle tecnologie medie di uso già comune in quel settore. In altre parole, i Certificati Bianchi incentivano solo la quota di risparmio che si ottiene installando apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che il normale sviluppo tecnologico avrebbe prodotto di per sé.
Dunque, avranno diritto al rilascio dei Certificati Bianchi solo le lampade fluorescenti di alta qualità. Designano l'alta qualità:
— la classe energetica A;
— la vita nominale garantita pari o superirore a 10.000 ore;
— il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali indicati nel Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009;
— il flusso luminoso pari o superiore a quelli specificati nella seguente tabella:
| Potenza nominale
della lampada fluorescente
| Flusso luminoso
della lampada fluorescente
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| 5 Watt
| ≥ 214 lumen
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| 6 Watt
| ≥ 262 lumen
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| 7 Watt | ≥ 310 lumen
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| 8 Watt
| ≥ 357 lumen
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| 9 Watt | ≥ 405 lumen
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| 10 Watt | ≥ 533 lumen
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| 11 Watt | ≥ 660 lumen
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| 12 Watt | ≥ 714 lumen
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| 13 Watt | ≥ 767 lumen
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| 14 Watt | ≥ 821 lumen
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| 15 Watt | ≥ 874 lumen
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La
scheda tecnica n. 3*, inerente l'installazione di caldaia unifamiliare a gas, è stata modificata nel titolo. Alle parole: “Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas”, sono state sostituite le parole: “Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 kW". Questo allo scopo di definire una chiara distinzione tra questa scheda e la scheda tecnica di tipo analitico n. 26, ancora in fase di approvazione e relativa all’installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione degli edifici ad uso civile.
La scheda tecnica n. 8* (inerente l’impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria) è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 8-bis. L'aggiornamento riguarda:
— le installazioni di pannelli solari termici in impianti sportivi: hanno diritto ai Certificati Bianchi solo se producono acqua calda sanitaria; sono esclusi tutti gli altri casi, compreso il riscaldamento dell'acqua destinata alle piscine;
— una modifica del rendimento minimo richiesto per collettori solari piani e collettori sotto vuoto;
— l'integrazione di panneli solari termici con sistemi di produzione di acqua calda sanitaria alimentati a biomassa: gli interventi possono accedere al rilascio dei Certificati Bianchi solo se gli impianti a biomassa sono di nuova installazione;
— l'installazione di pannelli solari termici presso utenze servite da reti di teleriscaldamento urbano: viene applicato un coefficiente di addizionalità inferiore al 100% (diminuzione valutata sulla media di energia fornita dai sistemi di teleriscaldamento a fonti rinnovabili oggi funzionanti in Italia), nonché una ripartizione percentuale predefinita tra TEE di tipo II e di tipo III;
La scheda tecnica n. 13b* (inerente l’installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati nell’ambito di alberghi e pensioni)
è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 13b-bis. Sono stati introdotti i seguenti vincoli:
— obbligo di conservare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con la quale i gestori delle strutture interessate attestano il numero di docce precedentemente sprovviste di erogatori a basso flusso;
— obbligo di trasmettere l’elenco dei clienti partecipanti unitamente alla richiesta di verifica e certificazione risparmi;
— obbligo di specificare ai clienti partecipanti che l'intervento beneficia di incentivi statali;
— obbligo di installare i dispositivi da parte del soggetto titolare dell'intervento o di personale da esso incaricato, al fine di evitare contabilizzazioni multiple di interventi presso le medesime strutture.
La scheda tecnica n. 13c* (inerenti l’installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati in impianti sportivi) è stata revocata e sostituita dalla scheda tecnica n. 13c-bis. L'aggiornamento riguarda l'introduzione degli stessi obblighi definiti per la scheda tecnica 13b-bis.
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