La legge n. 99/09 ha stabilito che basta la maggioranza semplice delle quote millesimali dei condomini intervenuti all'assemblea per approvare interventi sugli edifici volti al contenimento dei consumi e all'uso delle fonti rinnovabili.
La legge n. 99 varata il 23 luglio scorso modifica sostanzialmente i requisiti per l'approvazione condominiale di interventi che mirano al risparmio energetico (coibentazione degli edifici, sostituzione di impianti termici, ecc.), e all'utilizzo di fonti rinnovabili (installazione di pannelli solari o fotovoltaici, ecc.). Per questi casi non è più necessaria la maggioranza semplice di tutte le quote millesimali, bensì la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate in assemblea.
Il dispositivo è contenuto al comma 22, art. 27, legge 99/2009 e modifica il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Il testo della 10/91, integrato, con le modifiche, recita: "per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
Ricordiamo che affinché l'assemblea condominiale sia valida devono essere rappresentate — in seconda convocazione — almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo delle quote millesimali (valore del condominio).
E' dunque possibile che gli interventi possano essere decisi con il voto favorevole di poco più di un sesto dei partecipanti e dei millesimi.
Art. 1136, comma 3, cc.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Con ciò gli interventi per il risparmio energetico e l'uso delle rinnovabili potrebbero avere vita più facile nei condomini. Purtroppo, chiunque abbia intrapreso una battaglia condominiale – anche di lieve entità – resterà in preda a forti dubbi. Anche in questo campo è necessario che si facciano avanti i più coraggiosi.
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