Milano, 18 novembre 2009 - 00:00

Detrazioni 55%. Le porte equiparate agli infissi

A parere dell'Enea, la sostituzione delle porte di ingresso di locali riscaldati può ottenere la detrazione fiscale del 55% con le modalità previste per gli infissi.

L'Enea torna sulla questione porte di ingresso e lo fa alla luce di quanto precisato nel comma 4 lettere c), articolo 4 del Dpr 59/2009, che equipara le porte agli infissi per il rispetto dei limiti di trasmittanza termica.

 Comma 4 lettere c), articolo 4 del Dpr 59/2009:

"Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo (192/05, limiti meno restrittivi di quelli indicati nel DM 11/3/08 da rispettare per accedere alle agevolazioni, ndr). Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno”.

Questa equiparazione fa ritenere all'Enea che "anche ai fini delle detrazioni fiscali per la sostituzione di porte debba essere rispettata la trasmittanza termica relativa alle finestre comprensive di infissi indicata nelle tabelle di cui all'allegato B del DM 11/3/08". Se, dunque, in materia di trasmittanza le porte sono trattate alla stessa stregua delle finestre, pare logico che lo siano anche ai fini delle agevolazioni. Conclusione: la sostituzione delle porte può usufruire della detrazione del 55% con le stesse semplificazioni previste per gli infissi, a patto che rispettino i valori di trasmittanza termica degli infissi e che il locale protetto sia riscaldato.

Tuttavia, l'ultima parola a riguardo spetta all'Agenzia delle Entrate che si era già pronunciata in merito e, con la Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008, aveva escluso che le porte di ingresso potessero essere equiparate alle finestre (tranne che nel caso di porte/finestre), considerandole invece alla stregua di strutture opache verticali, con i relativi obblighi di trasmittanza.

Risoluzione 475/E

"(...) dalle disposizioni richiamate, si evince che le spese relative agli interventi sulle strutture verticali ammesse a fruire della detrazione possono consistere o in lavori che interessano le strutture opache o in interventi riguardanti le finestre, consistenti, a loro volta, nella sostituzione di finestre comprensive di infissi o nella sostituzione delle sole strutture vetrate. Non viene fatto alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di 'portoni d'ingresso' per cui si deve ritenere che tale intervento non sia stato ritenuto di per sé significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalità alla quale è preordinata l'agevolazione in esame. Ne consegue che sulle relative spese potrà essere applicata la detrazione d'imposta del 55 per cento soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra. Si ricorda, peraltro, che il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato dalla specifica documentazione prescritta dal decreto interministeriale richiamato (...)."

Questo accadeva, però, prima della pubblicazione del Dpr n. 59 che risale all'aprile di quest'anno. Condividerà l'Agenzia delle Entrate l'interpretazione dell'Enea? Vi terremo aggiornati.

Pagine correlate