Milano, 23 dicembre 2009 - 00:00

Scambio sul posto, importanti modifiche al Testo Integrato

Liquidazione annuale delle eccedenze, particolari benefici per i piccoli comuni e per il Ministero della Difesa, rimodulazione del contributo annuale a copertura dei costi amministrativi.

Ecco le principali questioni affrontate dalla delibera AEEG del 9 dicembre 2009 (ARG/elt 186/09), che va a modificare in alcuni punti il “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto” (ARG/elt 74/08), in vigore dal 1 gennaio 2009. Le modifiche rese attuative dalla nuova delibera sono state introdotte con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009
 
Presentiamo qui di seguito, schematicamente, le novità più rilevanti, rimandando in ogni caso alle pagine del sito aggiornate (vedi Riferimenti in fondo alla news) e complete di tutti i dettagli tecnici, economici e procedurali dello Scambio sul posto.
 
Gestione a credito o liquidazione delle eccedenze

Gli utenti dello Scambio sul posto hanno ora la possibilità di optare tra la gestione a credito a valere sugli anni successivi e la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze. La liquidazione economica era finora consentita soltanto in caso di Scambio sul posto attuato con impianti cogenerativi, mentre ora viene applicata sia agli impianti di cogenerazione che agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

 
Regole speciali per piccoli comuni e Ministero della Difesa

Per attivare lo Scambio sul posto, la disciplina prevede che le immissioni e i prelievi di elettricità avvengano attraverso un unico punto di connessione e di scambio. In altre parole, il punto di prelievo e di immissione dell’energia devono coincidere. Ma ci sono due eccezioni a questa regola, e cioè quando:

• l’utente dello Scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20mila residenti

• l’utente dello Scambio sul posto è il Ministero della Difesa

 
Nota bene: queste eccezioni sono valide soltanto se si utilizzano impianti a fonti rinnovabili, ma non impianti di cogenerazione.
 
In questi casi particolari è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia (e dunque di punti di connessione), a condizione che, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW.

Le modalità di calcolo per il contributo in conto scambio sono analoghe a quelle previste per gli utenti “normali”. Essendoci nei due casi specifici, la possibilità di avere una pluralità di punti di prelievo e di immissione, il calcolo viene effettuato sull’energia immessa e prelevata in tutti i punti di connessione con la rete.

 
Modifica contributo annuale

Il GSE finora riceveva per ogni impianto in regime di Scambio sul posto (indipendentemente dalla potenza), un contributo annuale di 30 euro, a copertura dei costi amministrativi. La nuova delibera invece prevede tre diversi scaglioni di prezzo, a seconda delle potenza dell’impianto:

• 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW

• 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW

• 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW

Nota bene:nei casi in cui i l’utente dello scambio sia un Comune con popolazione fino a 20mila residenti oppure il Ministero della Difesa, con una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 euro/anno per ogni punto di connessione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.  

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