Milano, 28 dicembre 2009 - 00:00

Autorizzazione paesaggistica, dal 1° gennaio 2010 fine del regime transitorio

Il nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) entra pienamente in vigore.

Fino al 31 dicembre 2009 era, infatti, in vigore un regime transitorio più agile della disciplina ordinaria. Dal 1° gennaio 2010 piena operatività alla più complessa procedura ordinaria prevista dall’articolo 146 del Dlgs 42/2004, come riscritto dal Dlgs 26 marzo 2008, n. 63, una procedura che, coinvolgendo da subito (e non ex post) la Soprintendenza, determina un inevitabile allungamento dei tempi. Vediamo brevemente in cosa consiste.

Chi possiede a qualunque titolo immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non può distruggerli o modificarli in modo da alterare il loro valore paesaggistico. Chi intenda fare interventi su questi beni occorre che ottenga la prescritta autorizzazione.
 
L’autorizzazione paesaggistica è un documento autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o ad altre autorizzazioni che legittimano un intervento edilizio, e dura 5 anni, scaduti i quali l’esecuzione dei lavori che si sono progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Altra cosa da sottolineare è che, fuori di alcuni limitati casi, l’autorizzazione paesaggistica non può essere concessa “in sanatoria”, cioè dopo la realizzazione, anche parziale, degli interventi.
 

La documentazione che correda il progetto di intervento edilizio deve essere preordinata a verificare la compatibilità tra l’intervento progettato e l’interesse paesaggistico da tutelare.

 
L’istanza è presentata alla Regione (che può delegare Province o Comuni, ma solo se essi sono dotati di personale specializzato), che, dopo le prime verifiche, la invia alla Soprintendenza per il parere vincolante.

Se entro 45 giorni la Soprintendenza trasmette il parere vincolante, l’Ente competente emana il provvedimento conforme al parere entro i successivi 20 giorni.

Se la Soprintendenza non trasmette il parere, l’Ente competente o indice una Conferenza di servizi entro 15 giorni oppure, decorsi 60 giorni (45 + 15) decide in assenza di parere.

 
L’autorizzazione è efficace decorsi 30 giorni dal rilascio ed è impugnabile, con ricorso al Tar o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

La nuova procedura determina un allungamento dei tempi. Se prima la tempistica era nell’ordine dei 120 giorni, ora si può arrivare anche a 150 giorni dalla richiesta.

La nuova procedura autorizzatoria colpisce anche quegli interventi edilizi di piccola entità e impatto, anche se il Legislatore aveva promesso (articolo 146, comma 9 Dlgs 42/2004) che sarebbe stato emanato un regolamento contenente procedure semplificate di rilascio, in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

Il regolamento non è stato ancora emanato, anche se ne esiste uno schema che evidenzia le semplificazioni procedurali cui andranno incontro una serie di interventi di piccola entità ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.

Tra gli interventi che beneficerebbero della autorizzazione “semplificata” si segnalano:

• ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 metri cubi;

• interventi di demolizione e ricostruzione mantenendo la stessa volumetria e sagoma;

• interventi sulle coperture degli edifici esistenti;

• interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre;

• modifiche che si rendono necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

• installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (esclusi edifici nei centri storici);

• parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (esclusi interventi nei centri storici);

• pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 m² (esclusi edifici in centri storici e aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e ambientali, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni sia del Dlgs 115/2008 sull’efficienza degli usi finali dell’energia, sia dell’articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008 e successive modifiche, che prevede l’obbligo dal 1° gennaio 2010 di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui nuovi edifici).

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