I regolamenti edilizi comunali, a partire dal 1° gennaio 2010, dovranno prevedere che la concessione del permesso di costruire per i nuovi edifici sia subordinata alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Tale previsione è stata introdotta dalla
Finanziaria 2008 (art. 1, comma 289) che aggiungeva nel
Testo unico in materia edilizia (Dpr. 380/2001, l’art. 4, c. 1-bis) l’obbligo per i comuni di introdurre nei propri regolamenti – ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli
edifici di nuova costruzione – l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nello specifico, andrà garantita una produzione energetica non inferiore a
1 kW per ciascuna
unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima dovrà essere di
5 kW.
Tale obbligo era previsto inizialmente per il 1° gennaio 2009, ma il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, (comma 1-octies dell'art. 29), in sede di conversione lo ha prorogato al 1° gennaio 2010.
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