Milano, 18 febbraio 2010 - 00:00

Caldaie a biomassa e trasmittanze, il nuovo decreto di modifica al 55%

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 26 gennaio 2010, che modifica a partire dal 15 marzo alcuni parametri per l’accesso alle detrazioni del 55%.

Il decreto aggiorna il Dm 11 marzo 2008, non solo “riequilibrando” i limiti di trasmittanza delle chiusure trasparenti (finestre e assimilabili) e opache (pareti, coperture e pavimenti), ma anche rendendo più stringenti i criteri per l’installazione di caldaie a biomassa. Ma procediamo con ordine.

I nuovi limiti di trasmittanza per le detrazioni 55% "strutture opache" e "finestre"

Il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i  nuovi limiti di trasmittanza e di fabbisogno di energia primaria, così come previsti dagli Allegati A e B del Dm 11 marzo 2008. Il rispetto di tali limiti, più stringenti rispetto a quelli previsti dal dlgs 192/2005, per i nuovi edifici, costituisce un requisito indispensabile per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% per finestre, pareti, tetti e pavimenti (comma 345 della Finanziaria 2007).

Il Dm 26 gennaio 2010 interviene modificando la tabella 2 dell’Allegato B, con i nuovi valori che – lo ricordiamo ancora – saranno richiesti  per le spese sostenute a partire dal 15 marzo 2010. Come si può vedere dal confronto tra le tabelle sottostanti, i valori di trasmittanza delle finestre sono stati ritoccati verso il basso per le zone climatiche più calde (A e B) e verso l’alto per le zone climatiche più fredde (E e F), mentre sono rimasti inalterati per le zone C e D.

Per quanto riguarda le pareti (“strutture opache verticali”), i valori limite sono stati resi più stringenti; al contrario, diventano un po’ meno impegnativi i requisiti energetici per pavimenti e coperture (con l’unica eccezione delle coperture in zone climatiche E ed F, i cui valori rimangono inalterati).

Da notare che la definizione "Finestre comprensive di infissi" è sostituita nella nuova tabella dalla dicitura "Chiusure apribili ed assimilabili", accogliendo così la definizione allargata introdotta dal Dpr 59/2009 che include in tale categoria "porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono".

Tabella 2, allegato B, Dm 11 marzo 2008 (valori di trasmittanza richiesti fino al 15 marzo 2010)

 Zona

climatica

Strutture

opache

verticali

 Strutture opache

orizzontali o

inclinate

Finestre

comprensive

di infissi

 Coperture  Pavimenti

(*)

 A  0,56  0,34  0,59  3,9
 B  0,43  0,34  0,44  2,6
 C  0,36  0,34  0,38  2,1
 D  0,30  0,28  0,30  2,0
 E  0,28  0,24  0,27  1,6
 F  0,27  0,23  0,26  1,4
 (*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

 Tabella 2, allegato B, Dm 11 marzo 2008 (valori di trasmittanza sostitutivi dei precedenti a partire dal 15 marzo 2010)

 Zona

climatica

Strutture

opache

verticali

 Strutture opache

orizzontali o

inclinate

Chiusure apribili

e assimilabili

(**)

 Coperture  Pavimenti

(*)

 A  0,54  0,32  0,60  3,7
 B  0,41  0,32  0,46  2,4
 C  0,34  0,32  0,40  2,1
 D  0,29  0,26  0,34  2,0
 E  0,27  0,24  0,30  1,8
 F  0,26  0,23  0,28  1,6
 (*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

 (**) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, com-

 ma 4, lettera c) deld ecreto Presidente della Repubblica 2

 aprile 2009, n.59, che fissa il valore massimo della tras-

 mittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali

 porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive

 degli infissi.

Condizione aggiuntiva per 55% "riqualificazione edificio" con caldaie a biomassa

Il Dm interviene anche sul comma 344 della Finanziaria 2007, relativo alla riqualificazione energetica complessiva dell’edificio. Tale comma prevede la possibilità di usufruire della detrazione anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa.

In questo caso, ai fini dell’accesso alla detrazione, il nuovo decreto introduce come condizione aggiuntiva che vengano contestualmente rispettati certi valori di trasmittanza U per “chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine …, comprensive degli infissi...” .

Si tratta dei valori di trasmittanza U riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Dpr 59/2009, che rimanda a sua volta all’allegato C del dlgs 192/2005 (riportato qui sotto). Va sottolineato che questi particolari requisiti di trasmittanza sono richiesti solo per interventi realizzati su edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F.

 
 Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle

 chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K

 Zona

 climatica

 Dal 1 gennaio 2006

 U (W/m²K)

 Dal 1 gennaio 2008

 U (W/m²K)

 Dal 1 gennaio 2010

U (W/m²K)

 A  5,5  5,0  4,6
 B  4,0  3,6  3,0
 C  3,3  3,0  2,6
 D  3,1  2,8  2,4
 E  2,8  2,4  2,2
 F  2,4  2,2  2,0
 

Nuovo parametro per 55% "riqualificazione edificio" con caldaie a biomassa

Viene infine sostituito il comma 3 dell’art. 3 del Dm 11 marzo 2008, introducendo per le caldaie a biomassa un nuovo parametro di calcolo del fabbisogno di energia primaria nel caso di riqualificazione complessiva dell'edificio. Il nuovo decreto stabilisce che  “si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3”.

Per comprendere la ratio di questa modifica, bisogna ricordare che il “vecchio” comma 3 conteneva un “trucco” normativo (o forse un errore) che consentiva sicuro accesso alla detrazione 55% a chi procedeva alla riqualificazione complessiva dell'intero edificio  ricorrendo  alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaie a biomassa.

Recitava il comma 3: “Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 344 (…), per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali (...) il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero”. (Per maggiori dettagli su questo e altri aspetti, vedi "Il caso caldaie a biomassa"nei Riferimenti in fondo alla news).

In pratica, mentre precedentemente il fabbisogno di energia primaria risultava sempre uguale a zero, da qui in poi il calcolo verrà effettuato computando il 30% dell'energia primaria realmente fornita dall'impianto.
 
Rimangono comunque validi i tre requisiti fondamentali che le caldaie a biomasse devono – e dovranno – rispettare per poter beneficiare della detrazione:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3, secondo la norma europea UNI-EN 303-5;

b) rispettare i limiti di emissione, stabiliti dalla sezione 2 dell'allegato IX alla parte quinta del dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;

c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi della sezione 4 dell'allegato X alla parte quinta del dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

Per conoscere le modalità d'accesso alle detrazioni 55% con le attuali regole, vedi le pagine di Nextville dedicate nei Riferimenti qui sotto. Tali pagine verranno aggiornate con le modifiche apportate dal Dm 26 gennaio 2010, a partire dal 15 marzo 2010, data di entrata in vigore del decreto.

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