Milano, 25 febbraio 2010 - 00:00

Via libera all'eolico in Sicilia. Il Tar contro il piano energetico regionale

Il Piano energetico e ambientale siciliano, a meno di un anno dalla sua approvazione, avvenuta a marzo 2009, non passa l’esame dei giudici amministrativi.

Il Tar della Sicilia con la sentenza 9 febbraio 2010, n. 1775 ha dato ragione a una società cui la Regione aveva negato la possibilità di realizzare due impianti eolici. I principi stabiliti dai giudici siciliani riguardano alcune questioni che sempre più ritroveremo nei rapporti burrascosi tra Stato ed Enti locali, in modo particolare quando si parla di autorizzazione unica e politiche energetiche regionali.

  • L'impatto territoriale degli impianti eolici è di certo un elemento rilevante che giustifica l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, ma non va considerato in via esclusiva. Occorre tenere conto in modo particolare, sottolineano i giudici, dell'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico, che per di più è di tipo non inquinante. Pare di capire che di fronte all'interesse nazionale per la fornitura di energia pulita, l'eventuale impatto territoriale possa in qualche misura cedere o essere riconsiderato sulla base di altri interessi ugualmente meritevoli di tutela.
  • Il Piano energetico anche se appare formalmente un atto amministrativo, è sostanzialmente un atto normativo, in particolare, un regolamento. Questo significa che si tratta di "diritto sopravvenuto", posteriore, qualcosa di nuovo rispetto a quanto c'era prima. La precisazione, apparentemente di poco conto, comporta soprattutto una cosa: le istanze di autorizzazione unica presentate prima dell'approvazione del Piano (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale siciliana il 27 marzo 2009) vanno trattate secondo le regole che valevano prima della approvazione e non secondo le nuove regole fissate dal Piano regionale (che sono decisamente più penalizzanti).
  • Secondo il Pear siciliano, per chiedere l'autorizzazione unica occorre dimostrare di avere la disponibilità delle aree su cui sorgeranno gli impianti. Tale disposizione è illegittima, secondo i giudici siciliani. La normativa nazionale non prevede nulla di tutto questo. Anzi, stabilendo che l'installazione di impianti FER è opera di pubblica utilità urgente e indifferibile (Dlgs 387/2003) e che anche un privato può chiedere l'espropriazione per tale tipo di opera (Dpr 327/2001), la legge statale non sembra condizionare la richiesta di autorizzazione alla disponibilità dell'area. Ricordiamo però che le cose sono in parte cambiate recentemente: la legge 99/2009 (Legge sviluppo) ha previsto che per gli impianti fotovoltaici o a biomassa, occorra dimostrare durante il procedimento o prima del rilascio dell'autorizzazione di avere la disponibilità del terreno.
  • Alla Conferenza di servizi da cui uscirà l'autorizzazione unica possono partecipare solo gli enti che hanno un interesse all'emanazione del provvedimento. E questo interesse va verificato prima di partecipare alla Conferenza, non nel corso dei lavori. Bocciata dunque la norma del Pear siciliano che stabilisce comunque la partecipazione della Sovrintendenza ai beni culturali, verificando in un secondo momento se essa abbia o meno interesse nello specifico procedimento di concessione.

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