Milano, 8 marzo 2010 - 00:00

Impianti eolici, spetta alla Regione la valutazione del conflitto tra interesse ambientale e interesse paesaggistico

Il Consiglio di Stato conferma che spetta alla Regione, non allo Stato, risolvere il conflitto tra l'interesse paesaggistico (impatto sul paesaggio) e quello ambientale (riduzione delle emissioni di CO2 grazie al ricorso a fonti rinnovabili).

Un'azienda che intende costruire un parco eolico ottiene il via libera dalla Regione, che rilascia – nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica – il nulla osta paesaggistico.

Il Ministero dei beni culturali, investito della questione a cose fatte – come previsto dalle vecchie norme –  annulla il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione.

Ricordiamo infatti che secondo una disciplina non più in vigore, la Sovrintendenza ai beni culturali interveniva dopo che un provvedimento di autorizzazione veniva rilasciato dalla Regione, ed eventualmente lo annullava. Dal 1° gennaio 2010 il Ministero viene coinvolto da subito nel procedimento e deve rilasciare un parere prima che venga rilasciata l’autorizzazione da parte della Regione (o del Comune delegato).

L'azienda fa ricorso al Tar.

La società lamentava che Il Ministero, nell’annullare il nulla osta paesaggistico, non aveva fatto una corretta valutazione degli interessi in gioco. Che poi dal punto di vista dell’azienda significava che lo Stato aveva dato valore preponderante all’interesse di tutela del paesaggio senza considerare i benefici delle riduzioni delle emissioni inquinanti che il parco eolico avrebbe portato.

Il Tar dà torto all’azienda, e dunque alla Regione. L’azienda però insiste ricorrendo al Consiglio di Stato, e perde di nuovo.

I giudici del Consiglio di Stato (sentenza 22 febbraio 2010, n. 1013), confermando la sentenza di primo grado, fanno però delle precisazioni. E sono queste che colpiscono particolarmente.

In pratica giudici segnalano che lo Stato ha fatto il suo dovere non perché ha valutato correttamente gli interessi in gioco, ma proprio perché non lo ha fatto. Lo Stato si è limitato ad annullare il provvedimento regionale perché era formalmente scorretto. La Regione, dicono i magistrati, non aveva spiegato  "perché" aveva preso la decisione in favore dell’azienda. Il Ministero, come era suo dovere, non è entrato nel merito del provvedimento, si è limitato a constatare che era illegittimo.

Il Consiglio di Stato ribadisce dunque una cosa importante. Spetta alla Regione valutare i delicatissimi interessi paesaggistico e ambientale che sono in gioco quando si chiede l’autorizzazione a costruire un parco eolico.

Si noti che la Regione, insieme all’autorizzazione paesaggistica, regola l’iter di tutte le ulteriori autorizzazioni che presiedono ai diversi obblighi ambientali e procedurali, e che confluiscono poi nell’Autorizzazione Unica. E’ dunque evidente che solo a livello territoriale è possibile ponderare i pro e i contro di tutti gli elementi in gioco.

Ma quando la Regione fa questa valutazione, la deve spiegare bene, motivando la ragione per cui ha raggiunto la sua decisione, sia essa positiva o negativa (concedo il nulla osta o non lo concedo).

Lo Stato può solo verificare che formalmente sia tutto giusto, che non sia stata violata la legge.

Poiché la valutazione di merito spetta solo e soltanto alla Regione, questa potrà, se lo vorrà, rilasciare un nuovo nulla osta paesaggistico all’azienda in questione. Basta che questa volta spieghi bene perché lo ha fatto.

Gli osservatori esterni si augurano che le aziende che restano impigliate in rompicapo di questo tipo abbiano la forza economica sufficiente a non fallire "nelle more" dei processi decisionali tra centro e periferia.