Milano, 9 marzo 2010 - 00:00

Lombardia, semplificazioni per l’installazione di sonde geotermiche

Con il Regolamento regionale n.7 del 15 febbraio 2010, la Lombardia introduce una serie di facilitazioni burocratiche per l’installazione di impianti geotermici a bassa temperatura.

L'installazione di sonde geotermiche fino a 150 metri di profondità e con sistemi a circuito chiuso, che quindi non comportano il prelievo di acque sotterranee, “è libera” previa registrazione nel Rsg (Registro regionale delle sonde geotermiche). Beneficiano di questa semplificazione anche tutti gli impianti a sonde geotermiche orizzontali.
 
Attenzione: dal nuovo regolamento sono esplicitamente esclusi tutti gli impianti che, indipendentemente dalla profondità delle sonde, comportano il prelievo di acque sotterranee. Questi impianti infatti rimangono soggetti alla “normativa statale e regionale inerente la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche”.

La registrazione telematica nel Rgs, che prevede l’inserimento di una serie di dati anagrafici e impiantistici da parte del proprietario, deve avvenire almeno trenta giorni prima della data di apertura del cantiere. Una volta inseriti i dati, il Registro produce un codice identificativo dell’impianto che attesta l’avvenuta registrazione. Tale codice identificativo ha la durata di un anno, che rappresenta il termine massimo per la realizzazione dell’intervento. Sempre tramite il Rgs, il proprietario deve infine comunicare l’avvenuta conclusione dei lavori.

Nel caso invece di impianti le cui sonde superano i 150 metri di profondità, l’installazione “è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio”. L'autorizzazione deve essere rilasciata dalla provincia entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Anche per questa categoria di impianti è prevista la registrazione telematica nel Rgs, con modalità uguali a quelle sopra indicate. In questo caso però l’accesso al Rgs può avvenire soltanto in seguito ad esito positivo del procedimento di autorizzazione, a cura della provincia competente.
 
Il cuore del regolamento regionale è l’Allegato 1, in cui sono contenute una serie di “Disposizioni per l'installazione e gestione delle sonde geotermiche” relative a:

• requisiti tecnici per il dimensionamento e la realizzazione degli impianti

• materiali utilizzati

• modalità di perforazione

• posa delle sonde

• specifiche tecniche per la verifica funzionale delle sonde geotermiche

• monitoraggio ambientale

• organi di sicurezza

• strumenti accessori di controllo

• valori limite di prestazione energetica per le pompe di calore

 
Per approfondire tutti i dettagli del nuovo regolamento, si vedano i Riferimenti qui sotto.

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