Milano, 17 marzo 2010 - 00:00

Detrazioni 55%, il pasticcio della norma retroattiva

Il Dm 26 gennaio 2010 modifica i limiti di trasmittanza, il Decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio, ma i nuovi limiti sono in vigore dal 1° gennaio 2010.

Il 26 gennaio 2010 viene emanato il Dm che modifica la tabella 2 del Dm 11 marzo 2008, recante i valori di trasmittanza termica da rispettare per accedere alle detrazioni del 55% per infissi, pareti, tetti e pavimenti (comma 345 della Finanziaria 2007).

Il Decreto 26 gennaio 2010 esce in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio e le indicazioni in esso contenute sono applicabili 30 giorni dopo la pubblicazione: il 15 marzo.

Senonchè la tabella 2 reca con sè la seguente dicitura:"Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici".

 
In pratica, il Decreto modifica i valori contenuti nella tabella, ma lascia invariata la  data di applicazione. E dunque accade che i valori emanati il 26 gennaio, pubblicati il 12 febbraio e in vigore dal 15 marzo, si applicano a partire dal 1° gennaio: una norma retroattiva a tutti gli effetti.
 
Cosa accade, dunque, a chi ha acquistato, per esempio, gli infissi il 15 gennaio? Se gli infissi rispettano i valori di trasmittanza secondo quanto prescritto dalla norma allora in vigore – e cioè il Dm 11 marzo 2008 – il malcapitato ha diritto o non ha diritto di usufruire della detrazione? Visto che i nuovi limiti si applicano dal 1° gennaio 2010, la risposta giuridicamente corretta dovrebbe essere: no!
 
Ad una domanda di questo tipo, l'Enea risponde nel suo sito:
 
"il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1° gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori. La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata".
 
Insomma, interpellando e interpretando, l'Enea fa un'eccezione. Peccato che non ci sia ancora il parere dell'Agenzia delle Entrate. Interpreterà allo stesso modo questo pasticcio?

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