La Provincia di Trento modifica la storica legge sulla valutazione d'impatto ambientale e istituisce la valutazione di impatto energetico, una novità nel campo delle valutazione di opere e progetti.
La nuova legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5, che modifica la norma base in materia di VIA (legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28), presenta due importanti novità sul versante delle grandi opere, in particolare quelle energetiche.
La prima è di tipo programmatico ed è indice di una volontà precisa da parte della provincia di fare politica energetica. La legge prevede, infatti, l’avvio di una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico — nell’ambito della quale saranno definiti gli obiettivi di medio e lungo periodo per ridurre la dipendenza provinciale dalle fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna — raggiungere l’autosufficienza energetica, conservare la biodiversità e aumentare la biomassa (in modo particolare quella boschiva), in modo che gli ecosistemi possano essere ancora più efficaci nella loro azione di assorbimento della CO2 e degli altri gas climalteranti.
L’obiettivo della Provincia di Trento è ambizioso, raggiugere l’autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sulle fonti rinnovabili interne, e fare della Provincia un territorio “zero emission”, con riduzione delle emissioni del 50% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e del 90% entro il 2050.
In questa ottica strategica rientra l’altro aspetto interessante della legge. La Provincia istituisce la
valutazione dell’impatto energetico. Si tratta di una procedura inserita nell’ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale o di valutazione di assoggettabilità che mira a valutare preventivamente l’impatto delle grandi opere non solo dal punto di vista “ambientale” ma anche da quello “energetico”, cioè del contributo di queste opere alla diffusione della CO2 e del loro contributo al consumo complessivo di energia. Valutare l’eventuale impatto di un’opera in termini di diffusione delle emissioni climalteranti e verificare se quell’opera sia davvero necessaria ai fini del fabbisogno energetico, sono due valutazioni che indubbiamente rafforzano e sostanziano la mera valutazione “ambientale” di una VIA.
Dovremo attendere la normativa di dettaglio per conoscere le modalità, i tempi e i criteri della nuova procedura.
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941