Sardegna, una svolta nelle linee guida per l’autorizzazione unica
Nelle linee guida approvate con Dgr 12 marzo 2010, n. 10/3 attenzione alla tutela del paesaggio, preferenza per gli impianti FER sviluppati da grandi imprese che spingano indotto e occupazione, ed eolico realizzato solo dalla Regione.
Le linee guida per l'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 puntano a salvaguardare il territorio regionale sotto l'aspetto territoriale, ambientale e paesaggistico e dettano precise regole da rispettare quando si presenta la domanda nonché criteri di valutazione selettivi delle richieste di autorizzazione.
La volontà di salvaguardare il paesaggio ha spinto la Regione a limitare la realizzazione di impianti eolici con una mossa che non ha forse alcun precedente in Italia. È stata preclusa ai privati la realizzazione di impianti eolici in Sardegna. I nuovi impianti saranno realizzati solo dalla Regione attraverso una società a partecipazione totalmente pubblica costituita appositamente. La società dovrebbe chiamarsi Sardegna Energia Spa e a questo proposito la Giunta ha già presentato un disegno di legge per la sua costituzione (delibera 12 marzo 2010, n. 10/1).
Andranno avanti le istanze di impianti eolici che abbiano ottenuto la Via prima del 12 marzo 2010. Le linee guida disciplinano minuziosamente la procedura di autorizzazione unica in particolare su tempi da rispettare, documentazione da presentare, enti da coinvolgere nel procedimento.
La Regione intende privilegiare per le varie tipologie di fonti le società più "forti" sul mercato, cioè quelle di maggiore rilevanza come realizzatori e gestori affinché non solo possano garantire la gestione degli impianti per un arco lungo di tempo, ma determinino anche un potenziamento economico della filiera produttiva di settore, sviluppandola o contribuendo a crearla laddove non esistente, con le conseguenti ricadute occupazionali.
Saranno inoltre favoriti quegli impianti:
- che possano sfruttare le infrastrutture già presenti;
- che garantiscano un maggior rendimento in termini di produzione di energia attraverso la minore occupazione di superficie;
- che rendano più agevole, rapida ed economica la connessione degli stessi alla rete di trasmissione nazionale;
- che garantiscano un minore impatto visivo.
Tra i documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda si segnalano sia la dichiarazione di una banca disposta a finanziare l'iniziativa, sia la prova in capo al richiedente di possedere capacità organizzative e finanziarie per sviluppare e portare avanti il progetto.
A questi due documenti si affianca la dichiarazione di una compagnia assicurativa di rilievo della copertura dei rischi relativi alla mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete e a furto, atti vandalici e calamità atmosferiche ricadenti su macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia.
Le soglie di potenza degli impianti solo le medesime previste dal Dlgs 387/2003. Per soglie inferiori occorre comunque la Dia. Non è prevista la possibilità della semplice comunicazione al Comune, tranne nel caso di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici (Dlgs 115/2008) attraverso microgeneratori eolici o impianti termici o fotovoltaici aderenti o integrati sui tetti (salvo che l'immobile non sia vincolato ai fini architettonici, culturali o paesaggistici ex Dlgs 42/2004).
Se l'opera va sottoposta a verifica di assoggettabilità a Via, il richiedente può espletare la procedura prima della richiesta di autorizzazione unica sulla base di un livello di progetto preliminare. Se invece si avvia il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via insieme al procedimento di autorizzazione unica, il progetto deve essere definitivo.
Infine, spicca la definizione di serra fotovoltaica effettiva. La Regione intende dare spazio solo a quelle serre con una capacità agricola adeguata in cui il terreno sotto la serra abbia una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e alle serre che abbiano un livello minimo d'illuminazione media pari almeno al 75%. Produttività e illuminazione devono essere entrambe sempre presenti. Se viene meno una delle due, l'autorizzazione rilasciata decade. Le autorizzazioni per le serre fotovoltaiche saranno concesse solo a chi svolge direttamente attività agricola o a chi è socio di maggioranza in società agricole.
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Giulio Zu