Milano, 29 marzo 2010 - 00:00

Nel decreto incentivi manutenzioni straordinarie senza Dia, o forse no

Pubblicato in Gu 26-3-2010, n. 71 il Dl 25 marzo 2010, n. 40 che, oltre a istituire un fondo di 300 milioni di euro per spingere la domanda di prodotti ad alta efficienza energetica ed eco-compatibili, contiene una importante novità in materia edilizia.

Per sapere come e dove andranno i soldi del fondo occorrerà attendere un successivo decreto ministeriale, mentre la novità edilizia è immediatamente operativa.

L'articolo 5 del Dl modifica al Tu edilizia (Dpr 380/2001). La novità è consistente: le manutenzioni straordinarie (sempre che non comportino modifiche alle parti strutturali dell'edificio, aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici) sono attività di edilizia libera.

Per fare partire i lavori basterà una semplice comunicazione al Comune, anche per via telematica, indicando i dati dell'impresa che effettuerà i lavori.

Tra gli interventi di edilizia libera rientra anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, purché installati su edifici e fuori dai centri storici.

 
Tutto bene dunque? No, perché restano applicabili le più restrittive disposizioni regionali.

Si ricorda che 8 Regioni e due Province autonome su 21 prevedono la Dia per le manutenzioni straordinarie, per cui la norma statale non trova applicazione. Le Regioni dovrebbero modificare le loro norme in materia di attività edilizia uniformandosi alla legge statale.

La novità normativa statale si applica invece in altre 9 Regioni che non hanno una loro normativa in materia edilizia nonché in Sardegna che esclude la Dia per le manutenzioni straordiarie e in Friuli che pur prevedendo la Dia per le manutenzioni straordinarie ha ampliato le attività di edilizia libera.

Attenzione, però: l'intervento edilizio dovrà anche essere conforme agli strumenti urbanistici comunali.

Inoltre bisognerà tenere conto delle diverse norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative ai beni culturali, e di quelle sull'efficienza energetica.

A quest'ultimo proposito un riferimento è il Dlgs 115/2008 che all'articolo 11 prevede alcune deroghe al Tu edilizia per miglioramenti energetici degli edifici.

Il comma 3 dell'articolo 11 in particolare stabilisce che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria per cui basta la comunicazione al Comune.

Il cammino della nuova disposizione semplificatrice in materia edilizia appare assai accidentato.

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