Puglia, illegittima l'autorizzazione unica regionale
La Corte Costituzionale boccia le generose norme pugliesi sull'autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili previste dalla Lr 31 del 2008.
Con la sentenza 26 marzo 2010, n. 119 la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della Lr 21 ottobre 2008, n. 31.
La norma consentiva la presentazione della semplice Dia al posto dell'autorizzazione unica per una serie di impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idraulico, a biomassa) fino alla soglia di 1 MWe, soglia superiore a quella prevista dalla normativa statale (Dlgs 387/2003).
I giudici ricordano che il Dlgs 387/2003 stabilisce che diverse e più favorevoli soglie di potenza degli impianti, e caratteristiche dei siti di installazione per cui sia sufficiente la Dia, le può indicare solo un decreto ministeriale. Se lo fa una Regione, essa viola la competenza statale in materia di energia ex articolo 117, comma 3, Costituzione.
Sarà interessante vedere i riflessi che indubbiamente la sentenza produrrà nel settore delle energie rinnovabili in Puglia.
Pagine correlate
-
Sentenza Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 119
in Nextville (Norme e interpretazioni)
-
Autorizzazione unica, il medioevo delle rinnovabili italiane
in Nextville (Approfondimenti)
-
La Regione Puglia e le province: quadro generale delle politiche energetiche
in Nextville (Nel territorio)