Milano, 26 aprile 2010 - 00:00

Novità trasmittanza termica dei vetri e SEU

Il Dlgs 29 marzo 2010, n. 56 modifica in alcuni punti il Dlgs 115/2008 in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e interviene anche sul Dlgs 192/2005 relativo al rendimento energetico in edilizia.

Il decreto legislativo 56/2010 interviene su due elementi che non hanno nesso fra loro: la trasmittanza termica dei vetri e i Sistemi efficienti di utenza (SEU).

Trasmittanza termica dei vetri

L’entrata in vigore dei nuovi valori limite di trasmittanza per i vetri installati nei nuovi edifici, che sarebbe dovuta scattare a partire dal 1 gennaio 2011, viene anticipata di 6 mesi, al 1 luglio 2010.

I valori di trasmittanza per gli edifici di nuova costruzione sono stati rivisti dal Dlgs 311 del 29 dicembre 2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, a modifica dei valori introdotti dal Dlgs 192/2005.

Più nel dettaglio, il nuovo decreto ritocca l’Allegato C, Tabella 4.b “Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²k”.

L’anticipazione di 6 mesi per i nuovi valori di trasmittanza serve ad armonizzare gli standard prestazionali dei vetri con quelli previsti per gli altri elementi dell’involucro edilizio (strutture opache verticali e orizzontali, chiusure trasparenti comprensive di infissi, ecc.), in vigore già dal 1 gennaio 2010 ai sensi del medesimo allegato C (tabelle 2.1, 3.1, 3.2, 4.a).

Sistemi efficienti di utenza

Riguardo invece alle modifiche apportate al 115/2008, il nuovo decreto rivede la definizione di “sistema efficiente di utenza” (SEU), innalzando la soglia da 10 a 20 MW elettrici. Viene inoltre chiarito come i SEU riguardano solo i collegamenti privati “senza obbligo di connessione di terzi” alla rete elettrica.

Si precisa inoltre che l'AEEG dovrà regolamentare i SEU "in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema (...), siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione".

In altre parole, al fine di evitare trattamenti discriminatori, viene equiparato il trattamento dell'energia prelevata da un SEU a quello previsto per tutti gli altri clienti del sistema elettrico.

Per maggiori approfondimenti sulla complessa tematica dei SEU, si veda anche il contributo “Reti interne di utenza, i nodi irrisolti RIU e SEU”, nei Riferimenti qui sotto.

Riferimenti