Milano, 11 maggio 2010 - 00:00

Impianti di cogenerazione e Dia: le novità normative

Il recente Dlgs 56/2010 ha introdotto la possibilità di presentare la DIA anche per impianti di cogenerazione "di potenza termica nominale inferiore a 3 MW".

Questa novità ha fatto nascere qualche dubbio interpretativo. Abbiamo chiesto allo Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi di aiutarci a rispondere ad alcune domande che gli operatori si stanno ponendo. Ecco il parere fornito dallo Studio Legale, che ringraziamo.
La legge 99/2009 prevedeva la Dia "per piccola cogenerazione fino a 1 MW di potenza elettrica". Il  Dlgs 56/2010 aggiunge poche parole che modificano questo limite: “ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW”.
Il significato pare ambiguo. E' sufficiente soddisfare uno soltanto dei due limiti di potenza oppure devono essere soddisfatti contestualmente entrambi?
Il Dlgs 29 marzo 2010, n. 56 è volto a definire in maniera puntuale il quadro delle misure destinate al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, precedentemente individuato dal Dlgs 115/2008.

In particolare, l'art. 6 del Dlgs 56/2010 modifica l'art. 27 della legge 99/09, coordinando le disposizioni in materia di procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di cogenerazione con quelle contenute nel Dlgs 152/2006 (“Codice dell'Ambiente”). Infatti, in seguito alle modifiche da ultimo introdotte, l'art. 27 della legge 99/09 prevede che la disciplina della denuncia di inizio attività (“DIA”) trovi applicazione (anche) con riferimento agli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, gli stessi che ai sensi del Codice dell’Ambiente non necessitano di un'autorizzazione ambientale.

Dunque, in seguito alla modifica normativa introdotta, la disciplina della DIA è applicabile non più soltanto con riferimento agli impianti di piccola cogenerazione, come definiti dal Dlgs 20/2007 (i.e. unità di cogenerazione aventi una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe), ma altresì con riferimento agli impianti di cogenerazione aventi una potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Al riguardo, non risulta necessario che siano contestualmente soddisfatti i due requisiti di potenza sopra descritti. Tale conclusione trova sostegno non solo nell'interpretazione letterale della disposizione introdotta dal legislatore, il quale attraverso l'uso della congiunzione disgiuntiva (“ovvero”) ha voluto estendere la procedura semplificata anche agli impianti di cogenerazione aventi una potenza termica nominale inferiore a 3 MW, ma anche nella stessa ratio dell'intervento legislativo che, al fine di incrementare l'efficienza energetica, intende estendere l’applicabilità degli strumenti di semplificazione amministrativa, quali appunto la DIA.

Il comma 20 dell’art. 27 della legge 99/2009 prevede la semplice comunicazione preventiva per “unità di microcogenerazione fino a 50 kW elettrici”. Tuttavia il Dlgs 56/2010 non è intervenuto su questo punto: ciò significa che per la microcogenerazione rimane valido il solo limite di potenza elettrica o, per similitudine, si potrebbe calcolare una proporzionale potenza termica di 150 kW?
La previsione di modalità procedurali semplificate rappresenta una deroga di portata eccezionale, come tale applicabile unicamente nelle ipotesi espressamente considerate dal legislatore, senza che siano possibili interpretazioni di tipo estensivo o analogico. Pertanto, la procedura che prevede la mera comunicazione preventiva è applicabile solamente con riferimento alle unità di microcogenerazione come definite dal legislatore (i.e. unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe).
 
 
*Per contatti: energy@macchi-gangemi.com

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